Raccomandata
Incarto n. 36.2006.220 cs
Lugano 16 novembre 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 13 novembre 2006 di
RI 1
contro
la decisione del 1. aprile 2006 emanata da
Istituto assicurazioni sociali Ufficio assicurazione malattia, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che con decisione del 1. aprile 2006 l’UAM ha respinto l’istanza presentata da __________, tendente all’ottenimento del sussidio per il 2006 (doc. A),
in data 13 novembre 2006 i coniugi RI 1 si sono rivolti al TCA e con riferimento a recenti sentenze di questo Tribunale chiedono di poter beneficiare del sussidio per l’anno in corso,
per l’art. 76 cpv. 1 LCAMal, nel tenore in vigore fino al 3 luglio 2006, contro le decisioni emesse in virtù della presente legge, è data facoltà di reclamo all’organo amministrativo che le ha emesse entro 30 giorni dalla notificazione,
contro le decisioni su reclamo di cui al cpv. 1, è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla notificazione,
nel caso di specie gli assicurati non hanno presentato reclamo all’UAM ma si sono rivolti direttamente al TCA,
in assenza di una decisione su reclamo il ricorso si rivela irricevibile,
l’incarto va trasmesso all’UAM per i suoi incombenti,
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Lo scritto 13 novembre 2006 è trasmesso all’UAM per i suoi incombenti.
3. Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4. Comunicazione alle parti ai sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti