Raccomandata
Incarto n. 36.2005.30 + 47 cs
Lugano 13 giugno 2005
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 7 aprile 2005 di
RI 1 rappr. da: RA 1
contro
le risoluzioni del 9 marzo 2005 del
CO 1 di cui una concernente dr. med. __________ rappr. da: avv.___________ in materia di assicurazione sociale contro le malattie
ritenuto che con due distinte risoluzioni del 9 marzo 2005 il CO 1 ha concesso al Dr. med. RI 1 e al Dr. med. __________, entrambi psichiatri, l’autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal, assegnando loro i comprensori del __________, rispettivamente del __________;
il Dr. med. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto contro entrambe le risoluzioni chiedendo di poter esercitare nel __________;
chiamato a presentare osservazioni in merito il Dr. med. __________, rappresentato dall’avv. __________, in via principale ha eccepito la legittimazione del suo collega a contestare la risoluzione che lo concerne ed in via subordinata ha chiesto la reiezione del ricorso;
il CO 1 nella sua risposta propone anch’esso di respingere l’impugnativa;
pendente causa il Dr. med. __________ ha prodotto ulteriore documentazione;
con scritto del 9 giugno 2005 l’insorgente ha ritirato il ricorso chiedendo di non accollargli spese e ripetibili;
visto il ritiro dell’impugnativa, il ricorso va stralciato dai ruoli;
l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative;
giusta l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo (e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;
l’insorgente, avendo ritirato il ricorso, è da considerare soccombente;
tuttavia come emerge dalla lettera di ritiro del ricorso “come da accordo con il legale del dott. med. __________, avv. __________ che mi legge in copia, si chiede che non venga assegnato alcun importo a titolo di ripetibili (…)”;
di conseguenza, eccezionalmente, l’insorgente non viene condannato al pagamento di ripetibili;
per l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia;
l’insorgente ha cagionato spese a questo TCA;
questo Tribunale condanna pertanto il ricorrente al pagamento di un importo di fr. 500.-di tassa di giustizia e fr. 150.-- di spese.
Per questi motivi
decreta 1. Le cause sono stralciate dai ruoli.
2. Il Dr. med. RI 1 è condannato al pagamento di complessivi fr. 650.-- a titolo di tasse e spese di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
terzi implicati
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici