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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 13.06.2005 36.2005.30

June 13, 2005·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·481 words·~2 min·4

Summary

stralcio delle cause per avvenuto ritiro del ricorso

Full text

Raccomandata

Incarto n. 36.2005.30 + 47   cs

Lugano 13 giugno 2005  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 7 aprile 2005 di

RI 1 rappr. da: RA 1  

contro  

le risoluzioni del 9 marzo 2005 del

CO 1   di cui una concernente dr. med. __________ rappr. da: avv.___________   in materia di assicurazione sociale contro le malattie

ritenuto che                     con due distinte risoluzioni del 9 marzo 2005 il CO 1 ha concesso al Dr. med. RI 1 e al Dr. med. __________, entrambi psichiatri, l’autorizzazione ad esercitare a carico della LAMal, assegnando loro i comprensori del __________, rispettivamente del __________;

                                         il Dr. med. RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto contro entrambe le risoluzioni chiedendo di poter esercitare nel __________;

                                         chiamato a presentare osservazioni in merito il Dr. med. __________, rappresentato dall’avv. __________, in via principale ha eccepito la legittimazione del suo collega a contestare la risoluzione che lo concerne ed in via subordinata ha chiesto la reiezione del ricorso;

                                         il CO 1 nella sua risposta propone anch’esso di respingere l’impugnativa;

                                         pendente causa il Dr. med. __________ ha prodotto ulteriore documentazione;

                                         con scritto del 9 giugno 2005 l’insorgente ha ritirato il ricorso chiedendo di non accollargli spese e ripetibili;

                                         visto il ritiro dell’impugnativa, il ricorso va stralciato dai ruoli;

                                         l’art. 11 cpv. 2 del Decreto legislativo concernente l’applicazione dell’art. 55a cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione contro le malattie per il periodo dal 4 luglio 2002 al 3 luglio 2005 (6.4.6.1.6) prevede che è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative;

                                         giusta l’art. 31 LPamm il Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo (e per analogia il TCA), quali autorità di ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di una indennità alla controparte;

                                         l’insorgente, avendo ritirato il ricorso, è da considerare soccombente;

                                         tuttavia come emerge dalla lettera di ritiro del ricorso “come da accordo con il legale del dott. med. __________, avv. __________ che mi legge in copia, si chiede che non venga assegnato alcun importo a titolo di ripetibili (…)”;

                                         di conseguenza, eccezionalmente, l’insorgente non viene condannato al pagamento di ripetibili;

                                         per l’art. 28 LPamm l’autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia;

                                         l’insorgente ha cagionato spese a questo TCA;

                                         questo Tribunale condanna pertanto il ricorrente al pagamento di un importo di fr. 500.-di tassa di giustizia e fr. 150.-- di spese.       

Per questi motivi

decreta                     1.   Le cause sono stralciate dai ruoli.

                                   2.   Il Dr. med. RI 1 è condannato al pagamento di complessivi fr. 650.-- a titolo di tasse e spese di giustizia, mentre non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

terzi implicati

                                                                                Il giudice delegato

                                                                                del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                                Ivano Ranzanici

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