RACCOMANDATA
Incarto n. 36.2000.00066-67 GRW/nh
Lugano 8 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
viste le petizioni del 19 maggio 2000 interposte da
1. __________, 2. __________,
contro
Cassa malati __________, in materia di assicurazione contro le malattie
ritenuto che, - con petizioni 19 maggio 2000 le assicurate hanno chiesto che venga accertata la validità della disdetta delle assicurazioni complementari alla LAMal data con effetto al 31 dicembre 1999 (I);
- le petizioni sono state intimate alla Cassa convenuta con l'assegnazione di un termine per la presentazione della risposta (II);
- con atti 13 giugno 2000 e 5 luglio 2000 la Cassa ha chiesto di prorogare il termine assegnatole (III, V);
- con risposta 13 settembre 2000 la Cassa malati __________ ha comunicato al TCA quanto segue:
" … la Cassa rinuncia a far valere i suoi diritti sul non rispetto del termine di risoluzione di 3 mesi previsti nelle sue condizioni generali d'assicurazione del 1997 e s'impegna ad annullare le classi complementari __________ e __________ al 31 dicembre 1999, il che dovrebbe rendere il ricorso senza appello." (VII pag. 2)
- il 25 settembre 2000 __________ e __________ hanno dichiarato di ritirare le loro petizioni (IX);
Per questi motivi
in applicazione degli art. 23 LPTCA, 352 cpv. 1 e 2 CPC, 58 cpv. 3 LPA
dichiara e pronuncia
1.- Le cause sono stralciate dai ruoli.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Intimazione alle parti.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will