RACCOMANDATA
Incarto n. 36.1999.00151 grw/nh
Lugano 21 febbraio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
statuendo sul ricorso del 9 ottobre 1999 di
__________,
rappr. da: __________,
contro
__________,
in materia di assicurazione sociale contro le malattie
1. Con ricorso 9.10. __________, rappr. da __________, ha chiesto l'intervento del TCA per dirimere la vertenza che la oppone all'__________ in merito alla sospensione dell'obbligo al pagamento del premio per l'assicurazione contro le malattie.
2. Con risposta 30.11.1999 la __________ ha chiesto, in via principale, la reiezione in ordine del gravame rilevando quanto segue:
" … La __________ ritiene che il ricorso inoltrato dalla signora __________ sia irricevibile poiché l'assicurata non ha mai richiesto l'emissione di una decisione formale riguardante la problematica oggetto del suo scritto 9 ottobre u.s.
Pertanto, in assenza di qualsivoglia decisione, sulla base del combinato degli artt. 86 cpv. 2 e 85 LAMal, non sono dati i presupposti fondanti l'inoltro di un ricorso… " (V pag 2)
3. Secondo l'art. 80 LAMal, se un assicurato o una persona postulante l'ammissione non accetta una risoluzione dell'assicuratore, quest'ultimo deve, entro 30 giorni dall'esplicita domanda dell'assicurato, emanare una decisione scritta che deve essere motivata e contenere l'indicazione dei motivi, dei mezzi e del termine di ricorso.
Gli assicuratori non hanno, quindi, l'obbligo di definire, in ogni caso, i rapporti con i loro membri mediante decisioni formali, ma possono limitarsi a comunicare informalmente all'assicurato le modalità secondo le quali intendono regolare le questioni che lo concernono.
Soltanto in caso di disaccordo dell'assicurato, essi hanno l'obbligo di emanare una decisione formale.
In concreto, non c'è alcuna decisione formale dell'__________ che tratti l'argomento sottoposto al TCA con il ricorso 9.10.1999.
Nemmeno risulta che l'assicurata abbia mai esplicitamente richiesto l'emanazione di una decisione.
La cassa convenuta lo nega - e, peraltro, le sue affermazioni sono rimaste incontestate - e dagli atti risulta unicamente che, solo il 10.9.1999, __________ ha inviato all'__________ una lettera in cui esprimeva il suo dissenso in merito alle richieste del pagamento dei premi (doc. _).
4. Giusta l'art 86 cpv. 1 LAMal, l'interessato può adire il TCA mediante ricorso soltanto contro le decisioni su opposizione emesse dagli assicuratori ai sensi dell'art 85 LAMal.
Il cpv. 2 dell'art 86 LAMal concede facoltà di inoltrare ricorso anche in assenza di una decisione o di una decisione su opposizione quando l'assicuratore, malgrado la domanda dell'interessato, non agisce in tal senso.
In concreto, se anche la lettera 10.9.1999 avrebbe probabilmente potuto essere intesa come richiesta implicita di emanazione di una decisione formale, occorre rilevare che l'assicurata ha inoltrato ricorso non soltanto senza avere atteso l'emanazione di una decisione ma anche senza che vi fossero degli indizi che permettessero di ragionevolmente ritenere che la cassa rifiutava senza motivo di emanare una simile decisione.
In queste circostanze non si può ritenere applicabile l'art 86 cpv. 2 LAMal.
Pertanto, il ricorso va dichiarato irricevibile e gli atti vanno trasmessi alla __________ affinché proceda ad emanare una decisione formale in merito alla questione sollevata nella lettera 10.9.1999 e, successivamente, nel ricorso.
In applicazione dell'art 86 cpv. 1 LAMal, tale decisione dovrà essere oggetto, prima di potere essere esaminata in ambito giudiziario, di una procedura di opposizione: l'opposizione è, infatti, una via di diritto precedente e necessaria ad ogni ricorso giudiziario (art 46 LPA; cfr, per analogia, Ghélew, Ramelet et Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, p. 286; S.J. 1997 p. 452ss);
Nel caso in cui la decisione su opposizione non dovesse soddisfare le sue richieste, l'assicurata potrà contro di essa interporre ricorso presso lo scrivente TCA.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
Gli atti sono rinviati alla __________ affinché proceda secondo quanto indicato al punto 4.
2.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
La vicepresidente Il segretario
Giovanna Roggero-Will Fabio Zocchetti