RACCOMANDATA
Incarto n. 35.2000.00079 mm/gm
Lugano 20 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 8 novembre 2000 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________,
contro
la decisione del 9 agosto 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________, in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1) L'__________ revoca la querelata decisione su opposizione del 9.8.2000 nel senso che riconosce una indennità per menomazione dell'integrità del 25%, invece che del 20%. La differenza corrisponde a fr. 4'860.--, calcolata sul massimo guadagno annuo di fr. 97'2000.--.
L'importo in questione sarà versato non appena la transazione sarà stata omologata dal Tribunale.
2) Il ricorrente, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatto e rinuncia a ogni maggior pretesa fatta valere in causa, autorizzando lo stralcio dai ruoli della lite.
3) Liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.
4) La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata al Tribunale per l'omologazione e lo stralcio della lite da parte dell'__________.
5) Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa."
(e meglio come alla transazione inviata in data 16 novembre 2000 al Tribunale
dall'avv. __________);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will