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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 20.11.2000 35.2000.79

20 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·404 mots·~2 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.2000.00079   mm/gm

Lugano 20 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

visto il ricorso del 8 novembre 2000 interposto da

__________, 

rappr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione del 9 agosto 2000 emanata da

__________, 

rappr. da: __________,   in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

"     1)                               L'__________ revoca la querelata decisione su opposizione del 9.8.2000 nel senso che riconosce una indennità per menomazione dell'integrità del 25%, invece che del 20%. La differenza corrisponde a fr. 4'860.--, calcolata sul massimo guadagno annuo di fr. 97'2000.--.

      L'importo in questione sarà versato non appena la transazione sarà stata omologata dal Tribunale.

2)  Il ricorrente, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatto e rinuncia a ogni maggior pretesa fatta valere in causa, autorizzando lo stralcio dai ruoli della lite.

3)  Liquidata in separata sede ogni questione di ripetibili.

4)  La presente transazione è esecutoria con la firma delle parti. Essa sarà inoltrata al Tribunale per l'omologazione e lo stralcio della lite da parte dell'__________.

5)  Dato quanto precede le parti si dichiarano fuori causa."

(e meglio come alla transazione inviata in data 16 novembre 2000 al Tribunale

dall'avv. __________);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               La vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Giovanna Roggero-Will

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