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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 18.05.2000 35.1999.83

18 maggio 2000·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·391 parole·~2 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

RACCOMANDATA

Incarto n. 35.1999.00083   grw/nh

Lugano 18 maggio 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Giovanna Roggero-Will

visto il ricorso del 20 luglio 1999 interposto da

__________, 

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 10 maggio 2000 emanata da

__________, 

rappr. da: __________   in materia di assicurazione contro gli infortuni

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 2 settembre 1999 della parte convenuta;

rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:

"     1)                               L'__________ revoca la decisione su opposizione 10.5.1999 e riconosce la signor __________ una rendita di invalidità del 662/3% a far capo reatroattivamente dall'1.10.1998 nonché un'indennità per menomazione all'integrità del 15%.

2)   Il settore rendite, non appena il Tribunale avrà stralciato la causa dai ruoli, provvederà a quantificare e a versare le prestazioni dovute.

3)  L'__________ verserà al ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

4)  Il ricorrente, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatto e autorizza lo stralcio della lite dai ruoli.

5)  La presente transazione, stesa in tre copie, viene sottoposta al Tribunale per omologazione." (XV1);

(e meglio come alla transazione inviata in data 11 maggio 2000 al Tribunale dall'avv. __________);

rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176;  DTF 104 V 162);

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;

decreta                    1.   la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;

                                   2.   non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;

                                   3.   intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

                                          Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

                                                                               La vicepresidente

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Giovanna Roggero-Will

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