RACCOMANDATA
Incarto n. 35.1999.00083 grw/nh
Lugano 18 maggio 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Giovanna Roggero-Will
visto il ricorso del 20 luglio 1999 interposto da
__________,
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 10 maggio 2000 emanata da
__________,
rappr. da: __________ in materia di assicurazione contro gli infortuni
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 2 settembre 1999 della parte convenuta;
rilevato che le parti sono giunte direttamente alla soluzione transattiva della vertenza sulle seguenti basi:
" 1) L'__________ revoca la decisione su opposizione 10.5.1999 e riconosce la signor __________ una rendita di invalidità del 662/3% a far capo reatroattivamente dall'1.10.1998 nonché un'indennità per menomazione all'integrità del 15%.
2) Il settore rendite, non appena il Tribunale avrà stralciato la causa dai ruoli, provvederà a quantificare e a versare le prestazioni dovute.
3) L'__________ verserà al ricorrente fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.
4) Il ricorrente, preso atto di quanto precede, si dichiara soddisfatto e autorizza lo stralcio della lite dai ruoli.
5) La presente transazione, stesa in tre copie, viene sottoposta al Tribunale per omologazione." (XV1);
(e meglio come alla transazione inviata in data 11 maggio 2000 al Tribunale dall'avv. __________);
rilevato che la causa è divenuta di conseguenza priva di oggetto (cfr. STFA 10.3.1982 nella causa D.B.; Pratique VSI 1999 pag. 213; SVR 1996 AVS Nr. 74; RCC 1988 pag. 421; DTF 112 V 175-176; DTF 104 V 162);
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli per intervenuta transazione, nota alle parti, che viene omologata;
2. non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato;
3. intimazione alle parti interessate a sensi ed effetti di legge, con l'avvertenza che contro il presente giudizio hanno la facoltà di ricorrere, in caso di vizio di procedura o difetto di volontà, al Tribunale federale delle assicurazioni, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione. L'atto di ricorso, in tre esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
La vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giovanna Roggero-Will