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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 30.04.2003 34.2003.36

30 aprile 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·670 parole·~3 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 34.2003.36   RG/sc

Lugano 30 aprile 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

statuendo sull' "istanza" del 28 aprile 2003 di

__________ Compagnia d'ass. sulla vita, __________  

contro  

__________

    in materia di previdenza professionale

ritenuto in fatto e in diritto

                                     -   che con atto 28 aprile 2003 la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita, __________ (in seguito: __________) ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare, in virtù dell'art. 82 LEF, la cancellazione dell'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UEF __________, concernente un credito di fr. 50'455.40 per premi della previdenza professionale dovuti dall'escussa nel periodo 1999-2001 in virtù del contratto d'affiliazione sottoscritto nell'agosto 1997 (I);

                                     -   che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra isti­tuti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantona­le.

                                         Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);

                                     -   che per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie  afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati);

                                     -   che in casu tramite il succitato precetto la __________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della __________ per l'incasso di contributi assicurativi LPP per un importo complessivo di fr. 50'455.40;

                                     -   che l'escussa ha interposto opposizione;

                                     -   che giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;

                                     -   che in concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss; Praxis 73, nr. 195);

                                     -   che infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF __________ giusta l'art. 82 LEF;

                                     -   che per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;

                                     -   che di conseguenza l'istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 14 e 16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito

                                         dell' "istanza"  28 aprile 2003 della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita.

                                 2.-   Gli atti sono trasmessi alla Pretura del Distretto di __________ per ragione di competenza.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti