Raccomandata
Incarto n. 34.2003.36 RG/sc
Lugano 30 aprile 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sull' "istanza" del 28 aprile 2003 di
__________ Compagnia d'ass. sulla vita, __________
contro
__________
in materia di previdenza professionale
ritenuto in fatto e in diritto
- che con atto 28 aprile 2003 la __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita, __________ (in seguito: __________) ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare, in virtù dell'art. 82 LEF, la cancellazione dell'opposizione interposta dalla __________ al PE n. __________dell'UEF __________, concernente un credito di fr. 50'455.40 per premi della previdenza professionale dovuti dall'escussa nel periodo 1999-2001 in virtù del contratto d'affiliazione sottoscritto nell'agosto 1997 (I);
- che giusta l'art. 73 cpv. 1 LPP le controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto sono decise da un Tribunale di ultima istanza cantonale.
Competente nel Canton Ticino è il Tribunale cantonale delle assicurazioni quale istanza unica (art. 8 LALPP);
- che per quanto riguarda la natura del litigio, la competenza ex art. 73 LPP è data nella misura in cui trattasi di contestazioni aventi per oggetto questioni specifiche della previdenza professionale in senso stretto o in senso largo. Rientrano pertanto principalmente nella sfera d'applicazione dell'art. 73 LPP le controversie afferenti alle prestazioni assicurative, alle prestazioni di libero passaggio (attualmente prestazioni di entrata e di uscita) e ai contributi previdenziali (DTF 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b e riferimenti ivi citati);
- che in casu tramite il succitato precetto la __________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti della __________ per l'incasso di contributi assicurativi LPP per un importo complessivo di fr. 50'455.40;
- che l'escussa ha interposto opposizione;
- che giusta l'art. 79 LEF qualora venga fatta opposizione contro l'esecuzione il creditore, per far valere la propria pretesa, deve seguire la procedura ordinaria o quella amministrativa. Egli può chiedere la continuazione dell'esecuzione soltanto in forza di una sentenza passata in giudicato che tolga espressamente l'opposizione;
- che in concreto la richiesta di giudizio della __________ non configura azione di riconoscimento del credito contributivo secondo quanto previsto all'art. 79 LEF, azione che fonderebbe la competenza di questo TCA a conoscere il merito della vertenza ex art. 73 LPP e a rigettare in via definitiva l'opposizione (DTF 107 III 60ss; Praxis 73, nr. 195);
- che infatti con l'istanza in oggetto è inequivocabilmente postulato il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n. __________dell'UEF __________ giusta l'art. 82 LEF;
- che per applicazione degli artt. 14 e 20 LALEF autorità giudiziaria competente per decidere a procedura sommaria in materia di rigetto provvisorio dell'opposizione ai sensi dell'art. 82 LEF è il giudice di pace o il pretore secondo la loro competenza;
- che di conseguenza l'istanza in esame deve essere dichiarata irricevibile e gli atti trasmessi per ragione di competenza alla Pretura del Distretto di __________ quale giudice del luogo dell'esecuzione (art. 14 e 16 LALEF, art. 21 Cost. cant., art. 7 LOG; DTF 114 III 72, RCC 1989 pag. 152).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Questo Tribunale non è competente a statuire nel merito
dell' "istanza" 28 aprile 2003 della __________ Compagnia d'assicurazioni sulla vita.
2.- Gli atti sono trasmessi alla Pretura del Distretto di __________ per ragione di competenza.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti