Skip to content

Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2003 33.2003.21

19 dicembre 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·195 parole·~1 min·2

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2003.21   tb/gm

Lugano 19 dicembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 27 agosto 2003 formulato da

__________

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione del 30 luglio 2003 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 7 ottobre 2003 presentata dalla parte convenuta (cfr. Doc. _);

visto lo scritto 11 dicembre 2003 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. Doc. _);

rilevato che con lettera 18 dicembre 2003 la parte ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura del 6 aprile 1961;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

33.2003.21 — Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 19.12.2003 33.2003.21 — Swissrulings