Raccomandata
Incarto n. 33.2003.21 tb/gm
Lugano 19 dicembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 27 agosto 2003 formulato da
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione del 30 luglio 2003 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 7 ottobre 2003 presentata dalla parte convenuta (cfr. Doc. _);
visto lo scritto 11 dicembre 2003 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. Doc. _);
rilevato che con lettera 18 dicembre 2003 la parte ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura del 6 aprile 1961;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici