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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 23.05.2003 33.2002.48

23 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·191 parole·~1 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 33.2002.48   tb

Lugano 23 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

visto il ricorso del 5 settembre 2002 interposto da

__________

rappr. da: avv. __________  

contro  

la decisione dell'8 agosto 2002 emanata da

Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle     in materia di prestazioni complementari

letti ed esaminati gli atti;

vista la risposta 23 settembre 2002 presentata dalla parte convenuta (cfr. Doc. _);

visto lo scritto 23 aprile 2003 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. Doc. _);

rilevato che con lettera 21 maggio 2003 la parte ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);

rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;

viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;

decreta                          1.   la causa è stralciata dai ruoli;

                                         2.   non si percepiscono né tasse né spese;

                                         3.  intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.

                                                                               Il giudice delegato

                                                                               del Tribunale cantonale delle assicurazioni

                                                                               Ivano Ranzanici

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