Raccomandata
Incarto n. 33.2002.48 tb
Lugano 23 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
visto il ricorso del 5 settembre 2002 interposto da
__________
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione dell'8 agosto 2002 emanata da
Cassa cant. di compensazione, 6501 Bellinzona 1 Caselle in materia di prestazioni complementari
letti ed esaminati gli atti;
vista la risposta 23 settembre 2002 presentata dalla parte convenuta (cfr. Doc. _);
visto lo scritto 23 aprile 2003 con il quale il Tribunale ha informato la parte ricorrente che esistono gli estremi per una reformatio in pejus della decisione contestata (cfr. Doc. _);
rilevato che con lettera 21 maggio 2003 la parte ricorrente ha comunicato il ritiro del ricorso (cfr. Doc. _);
rilevato che la causa è divenuta priva di oggetto;
viste le disposizioni della Legge di procedura 6.4.61;
decreta 1. la causa è stralciata dai ruoli;
2. non si percepiscono né tasse né spese;
3. intimazione alle parti a sensi ed effetti di legge.
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Ivano Ranzanici