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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 24.02.2026 32.2025.126

24 febbraio 2026·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·576 parole·~3 min·7

Riassunto

Il ricorrente, malgrado l'assegnazione di un primo termine per completare il ricorso e di un termine suppletorio (trascorsi infruttuosi), si è limitato a esprimere la propria volontà di ricorrere. Ricorso irricevibile, poiché privo di esposizione dei fatti, motivazione e conclusioni

Testo integrale

Raccomandata

Incarto n. 32.2025.126   MP/gm

Lugano 24 febbraio 2026  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Manuel Piazza, cancelliere  

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 24 novembre 2025 di

RI1, _________  

contro  

la decisione del 5 novembre 2025 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona     in materia di assicurazione federale per l'invalidità

ritenuto                       in fatto

e considerato              in diritto

che                         -  con decisione del 5 novembre 2025 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni inoltrata da RI1;

                              -  contro la predetta decisione l’assicurato si è tempestivamente aggravato dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni;

                              -  il 27 novembre 2025 il vicepresidente del TCA, rilevando che il gravame non ossequiava i requisiti di cui all’art. 3 Lptca, ha assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per completarlo, con l’indicazione che, in caso contrario, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;

                              -  il termine assegnato è trascorso infruttuoso;

                              -  di conseguenza, in applicazione dell’art. 13 cpv. 4 Lptca, il vicepresidente del TCA ha assegnato al ricorrente un ultimo termine di 10 giorni;

                              -  anche detto termine è trascorso infruttuoso;

                              -  secondo l’art. 3 Lptca, l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere:

a)    una copia della decisione impugnata;

b)    una concisa esposizione dei fatti;

c)     una breve motivazione;

d)    le conclusioni del ricorrente;

                              -  secondo la giurisprudenza, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (STF U 543/06 del 17 aprile 2007 con riferimento a DTF 123 V 335);

                              -  secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;

                              -  nel caso in esame, nell’impugnativa si può unicamente leggere “ricorso contro la decisione della AI (assicurazi invalidita)”;

                              -  poiché l’insorgente si è limitato, malgrado l’assegnazione di un primo termine per completare il ricorso e di un termine suppletorio, a esprimere la propria volontà di ricorrere, il ricorso non contiene né un’esposizione dei fatti, né una motivazione, né delle conclusioni;

                              -  pertanto il ricorso non soddisfa le condizioni di cui all’art. 3 Lptca e si rivela irricevibile;

                              -  giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);

                              -  visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 vanno poste a carico del ricorrente.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                             1.  Il ricorso è irricevibile.

                             2.  Le spese di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.                                

                             3.  Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                  L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                           Il segretario di Camera

giudice Raffaele Guffi                                   Gianluca Menghetti

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