Raccomandata
Incarto n. 32.2025.126 MP/gm
Lugano 24 febbraio 2026
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Manuel Piazza, cancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 novembre 2025 di
RI1, _________
contro
la decisione del 5 novembre 2025 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
e considerato in diritto
che - con decisione del 5 novembre 2025 l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni inoltrata da RI1;
- contro la predetta decisione l’assicurato si è tempestivamente aggravato dinanzi allo scrivente Tribunale cantonale delle assicurazioni;
- il 27 novembre 2025 il vicepresidente del TCA, rilevando che il gravame non ossequiava i requisiti di cui all’art. 3 Lptca, ha assegnato al ricorrente un termine di 15 giorni per completarlo, con l’indicazione che, in caso contrario, lo stesso sarebbe stato dichiarato irricevibile;
- il termine assegnato è trascorso infruttuoso;
- di conseguenza, in applicazione dell’art. 13 cpv. 4 Lptca, il vicepresidente del TCA ha assegnato al ricorrente un ultimo termine di 10 giorni;
- anche detto termine è trascorso infruttuoso;
- secondo l’art. 3 Lptca, l’atto di ricorso deve essere redatto in lingua italiana e contenere:
a) una copia della decisione impugnata;
b) una concisa esposizione dei fatti;
c) una breve motivazione;
d) le conclusioni del ricorrente;
- secondo la giurisprudenza, il ricorso di diritto amministrativo deve tra l'altro contenere, pena l'irricevibilità, le conclusioni e i motivi per i quali il Tribunale dovrebbe dare seguito alle richieste dell'insorgente, atteso come la motivazione non debba essere necessariamente corretta, ma debba in ogni modo essere riferita al tema della causa (STF U 543/06 del 17 aprile 2007 con riferimento a DTF 123 V 335);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 Lptca, il Giudice delegato esamina immediatamente il ricorso ed è competente ad evaderlo se è tardivo o irricevibile;
- nel caso in esame, nell’impugnativa si può unicamente leggere “ricorso contro la decisione della AI (assicurazi invalidita)”;
- poiché l’insorgente si è limitato, malgrado l’assegnazione di un primo termine per completare il ricorso e di un termine suppletorio, a esprimere la propria volontà di ricorrere, il ricorso non contiene né un’esposizione dei fatti, né una motivazione, né delle conclusioni;
- pertanto il ricorso non soddisfa le condizioni di cui all’art. 3 Lptca e si rivela irricevibile;
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni in caso di controversie relative a prestazioni dell’AI è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009, 8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l’esito della vertenza, le spese di fr. 200 vanno poste a carico del ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è irricevibile.
2. Le spese di fr. 200 sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario di Camera
giudice Raffaele Guffi Gianluca Menghetti