RACCOMANDATA
Incarto n. 32.2001.00072 RG
Lugano 5 settembre 2001
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
statuendo sul ricorso del 30 agosto 2001 di
__________
contro
la decisione del 27 agosto 2001 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle, in materia di assicurazione federale per l'invalidità
Considerato che - con decisione 27 agosto 2001 l'Ufficio AI ha chiesto a __________ la restituzione dell’importo di fr. 956 indebitamente percepito a titolo di rendite completive AI a favore dei figli __________ e __________ nel periodo 1.dicembre 2000 - 31 luglio 2001;
- con "ricorso" 30 agosto 2001 indirizzato al TCA l’interessata non contesta la decisione di restituzione ma chiede unicamente l'esonero dal rimborso di fr. 956 a motivo della sua difficile situazione finanziaria;
- che a norma degli art. 47 LAVS e 79 cpv. 2 OAVS - applicabili per analogia giusta gli art. 49 LAI e 85 OAI - la domanda di condono deve essere presentata alla Cassa di compensazione che ha emanato la decisione di restituzione entro 30 giorni dalla notificazione;
- giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione, poiché costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);
- nel caso di specie l'Ufficio AI non si è ancora pronunciato sui presupposti del condono;
- il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e l’incarto viene trasmesso all'UAI affinché si pronunci sulla domanda di condono.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso é irricevibile.
2.- L’incarto è trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona affinché statuisca sulla domanda di condono.
3.- Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
4.- Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il segretario
Raffaele Guffi Fabio Zocchetti