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Ticino Tribunale cantonale delle assicurazioni 05.09.2001 32.2001.72

September 5, 2001·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale delle assicurazioni·HTML·445 words·~2 min·6

Summary

Sentenza o decisione senza scheda

Full text

RACCOMANDATA

Incarto n. 32.2001.00072   RG

Lugano 5 settembre 2001  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il vicepresidente del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice  Raffaele Guffi

statuendo sul ricorso del 30 agosto 2001 di

__________

contro  

la decisione del 27 agosto 2001 emanata da

Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona 1 Caselle,    in materia di assicurazione federale per l'invalidità

Considerato che        -   con decisione 27 agosto 2001 l'Ufficio AI ha chiesto a __________ la restituzione dell’importo di fr. 956 indebitamente percepito a titolo di rendite completive AI a favore dei figli __________ e __________ nel periodo 1.dicembre 2000 - 31 luglio 2001;

                                     -   con "ricorso" 30 agosto 2001 indirizzato al TCA l’interessata non contesta la decisione di restituzione ma chiede unicamente l'esonero dal rimborso di fr. 956 a motivo della sua difficile situazione finanziaria;

                                     -   che a norma degli art. 47 LAVS e 79 cpv. 2 OAVS - applicabili per analogia giusta gli art. 49 LAI e 85 OAI - la domanda di condono deve essere presentata alla Cassa di compensazione che ha emanato la decisione di restituzione entro 30 giorni dalla notificazione;

                                     -   giusta l'art. 84 cpv. 1 LAVS, applicabile per analogia all'assicurazione invalidità, l'autorità di ricorso può pronunciarsi su un determinato oggetto solo in presenza di una decisione emanata da una cassa di compensazione, poiché costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (DTF 110 V 51 consid. 3b, DTF 105 V 276 consid. 1, DTF 104 V 180, DTF 102 V 152, STFA 23 marzo 1992 in re G.C., STCA 4 maggio 1992 in re G.V.; Gygi, Bundesverwaltungrechtspflege, pag. 44 in fine);

                                     -   nel caso di specie l'Ufficio AI non si è ancora pronunciato sui presupposti del condono;

                                     -   il ricorso deve quindi essere dichiarato irricevibile e l’incarto viene trasmesso all'UAI affinché si pronunci sulla domanda di condono.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

                                 1.-   Il ricorso é irricevibile.

                                 2.-   L’incarto è trasmesso all'Ufficio assicurazione invalidità, Bellinzona affinché statuisca sulla domanda di condono.

                                 3.-   Non si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.                             

                                 4.-   Comunicazione agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, Adligenswilerstrasse 24, 6006 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

                                         L'atto di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Al  ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente                                                    Il segretario

Raffaele Guffi                                                         Fabio Zocchetti

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