Incarto n. 90.2012.18
Lugano 13 settembre 2013
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo
Raffaello Balerna, presidente
assistito dal segretario:
Fulvio Campello, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 10 agosto 2012 di
RI 1 patrocinata da: PR 1
contro
la risoluzione 3 luglio 2012 (n. 3769), con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di adeguamento del piano regolatore del comune di Mendrisio, quartiere di Tremona;
ritenuto, in fatto
che, nel comune di Mendrisio, in località Còsta da Ranch della sezione di Tremona, RI 1 è proprietaria del mapp. 304, di complessivi 1183 mq, su cui sorge un edificio (sub A, 103 mq), che essa intende trasformare in abitazione primaria;
che nella seduta 21 marzo 2011 il consiglio comunale di Mendrisio ha approvato alcune varianti del piano regolatore del quartiere di Tremona; in particolare, il piano delle zone è stato modificato nel senso che la porzione sud ovest del citato mapp. 304 è stata assegnata alla zona agricola; che contro la pianificazione adottata dal consiglio comunale non sono stati inoltrati ricorsi davanti al Consiglio di Stato;
che, per quanto qui interessa, con risoluzione 3 luglio 2012 (n. 3769), il Governo ha approvato in particolare il piano delle zone e, quindi, l'assegnazione della citata porzione del mapp. 304 alla zona agricola;
che, con impugnativa 10 agosto 2012 e complemento del 23 agosto successivo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando che l'intero suo fondo sia inserito in zona edificabile; non è necessario qui riassumere i motivi alla base della domanda;
che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità propone che il ricorso sia dichiarato irricevibile, mentre il municipio di Mendrisio conferma la bontà della scelta adottata dal suo legislativo; degli argomenti si dirà, se necessario, in diritto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);
che non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la causa può essere evasa da un giudice unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1);
che a norma dell'art. 30 cpv. 2 Lst contro la decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c);
che il privato cittadino è, pertanto, legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore;
che nel caso concreto, RI 1 non specifica in base a quale norma essa ritiene ora di essere legittimata a insorgere davanti a questo Tribunale, limitandosi a considerare "palese" la sua facoltà di impugnare la decisione, siccome direttamente toccata dal provvedimento in qualità di proprietaria del mapp. 304 (cfr. complemento al ricorso 23 agosto 2012, pag. 1);
che, in ogni caso, entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c dell'art. 30 Lst;
che innanzitutto, la qui ricorrente non è insorta davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal consiglio comunale; essa non può dunque far campo alla lett. b del citato disposto;
che, inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare la scelta operata dal legislativo di Mendrisio; pertanto nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 30 Lst può qui trovare applicazione;
che, dunque, RI 1 non dispone della legittimazione attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione di approvazione della variante che concerne il suo fondo;
che, per completezza, dagli scritti della ricorrente non è in nessun modo desumibile una qualsivoglia richiesta di restituzione del termine di ricorso davanti al Consiglio di Stato, per cui non si giustifica trasmettere a quest'ultima autorità l'impugnativa;
che in questi termini il ricorso dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile, come del resto correttamente rilevato dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), la cui soccombenza esclude in concreto l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).
Per questi motivi,
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).
4. Intimazione a:
Il giudice delegato Il segretario
del Tribunale cantonale amministrativo