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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.09.2013 90.2012.18

13. September 2013·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·817 Wörter·~4 min·2

Zusammenfassung

Irricevibilità di un ricorso contro una variante del piano regolatore, siccome proposto direttamente davanti al Tribunale (carenza di ricorso di prima istanza)

Volltext

Incarto n. 90.2012.18  

Lugano 13 settembre 2013  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il giudice delegato del Tribunale cantonale amministrativo

Raffaello Balerna, presidente

assistito dal segretario:

  Fulvio Campello, vicecancelliere

statuendo sul ricorso 10 agosto 2012 di

RI 1  patrocinata da: PR 1   

contro  

la risoluzione 3 luglio 2012 (n. 3769), con cui il Consiglio di Stato ha approvato le varianti di adeguamento del piano regolatore del comune di Mendrisio, quartiere di Tremona;

ritenuto,                           in fatto

che, nel comune di Mendrisio, in località Còsta da Ranch della sezione di Tremona, RI 1 è proprietaria del mapp. 304, di complessivi 1183 mq, su cui sorge un edificio (sub A, 103 mq), che essa intende trasformare in abitazione primaria;

che nella seduta 21 marzo 2011 il consiglio comunale di Mendrisio ha approvato alcune varianti del piano regolatore del quartiere di Tremona; in particolare, il piano delle zone è stato modificato nel senso che la porzione sud ovest del citato mapp. 304 è stata assegnata alla zona agricola; che contro la pianificazione adottata dal consiglio comunale non sono stati inoltrati ricorsi davanti al Consiglio di Stato;

che, per quanto qui interessa, con risoluzione 3 luglio 2012 (n. 3769), il Governo ha approvato in particolare il piano delle zone e, quindi, l'assegnazione della citata porzione del mapp. 304 alla zona agricola;

che, con impugnativa 10 agosto 2012 e complemento del 23 agosto successivo, RI 1 insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, domandando che l'intero suo fondo sia inserito in zona edificabile; non è necessario qui riassumere i motivi alla base della domanda;

che la Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità propone che il ricorso sia dichiarato irricevibile, mentre il municipio di Mendrisio conferma la bontà della scelta adottata dal suo legislativo; degli argomenti si dirà, se necessario, in diritto;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo discende dall'art. 30 cpv. 1 della legge sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 (Lst; RL 7.1.1.1);

che non ponendo questioni di principio, né essendo di rilevante importanza, la causa può essere evasa da un giudice unico, in applicazione dell'art. 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria del 10 maggio 2006 (LOG; RL 3.1.1.1);

che a norma dell'art. 30 cpv. 2 Lst contro la decisione con cui il Governo approva il piano regolatore sono legittimati a ricorrere il comune (lett. a), i già ricorrenti per gli stessi motivi (lett. b), ogni altra persona o ente che dimostri un interesse degno di protezione a dipendenza delle modifiche d'ufficio decise dal Consiglio di Stato (lett. c);

che il privato cittadino è, pertanto, legittimato a ricorrere dinanzi a questo Tribunale solo se ha precedentemente inoltrato ricorso davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal legislativo del comune; fa eccezione l'ipotesi in cui il Governo abbia disposto una modifica rispetto alle decisioni dell'organo comunale, segnatamente quindi un diniego di approvazione rispettivamente una modifica d'ufficio del piano regolatore;

che nel caso concreto, RI 1 non specifica in base a quale norma essa ritiene ora di essere legittimata a insorgere davanti a questo Tribunale, limitandosi a considerare "palese" la sua facoltà di impugnare la decisione, siccome direttamente toccata dal provvedimento in qualità di proprietaria del mapp. 304 (cfr. complemento al ricorso 23 agosto 2012, pag. 1);

che, in ogni caso, entrano in considerazione unicamente le ipotesi di cui alle lett. b e c dell'art. 30 Lst;

che innanzitutto, la qui ricorrente non è insorta davanti all'Esecutivo cantonale contro la pianificazione adottata dal consiglio comunale; essa non può dunque far campo alla lett. b del citato disposto;

che, inoltre, il Consiglio di Stato si è limitato ad approvare la scelta operata dal legislativo di Mendrisio; pertanto nemmeno l'ipotesi di cui alla lett. c dell'art. 30 Lst può qui trovare applicazione;

che, dunque, RI 1 non dispone della legittimazione attiva a impugnare ora (direttamente) davanti a questo Tribunale la risoluzione di approvazione della variante che concerne il suo fondo;

che, per completezza, dagli scritti della ricorrente non è in nessun modo desumibile una qualsivoglia richiesta di restituzione del termine di ricorso davanti al Consiglio di Stato, per cui non si giustifica trasmettere a quest'ultima autorità l'impugnativa;

che in questi termini il ricorso dev'essere d'acchito dichiarato irricevibile, come del resto correttamente rilevato dalla Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 28 legge di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; LPamm; RL 3.3.1.1), la cui soccombenza esclude in concreto l'assegnazione di ripetibili (art. 31 LPamm).

Per questi motivi,

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 500.- è posta a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

                                   3.   Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110).

                                   4.   Intimazione a:

Il giudice delegato                                                  Il segretario

del Tribunale cantonale amministrativo

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