Incarto n. 53.2003.9
Lugano 3 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sulla petizione 1° settembre 2003 di
__________ patr. da: avv. __________
contro il
Consorzio intercomunale __________
chiedente
1. La petizione è accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 31'800.-, oltre ad interessi al 5% dall'1.3.2003.
2. Protestate spese e ripetibili;
subordinatamente:
1. La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 22'260.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003.
2. Protestate spese e ripetibili;
in via ancora più subordinata:
1. La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 5'300.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003;
2. Protestate spese e ripetibili;
richiamato l'art. 48 PAmm;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nel 1996 il Consorzio intercomunale __________ ha assunto l'attore quale assistente di cura presso il __________, casa per anziani medicalizzata di __________;
che le mance date dai degenti al personale di cura vengono cumulate e suddivise fra i dipendenti in proporzione delle ore di lavoro svolte;
che il 25 febbraio 2002 __________ ha chiesto al direttore del centro di verificare le ore di lavoro effettivamente svolte dallo stesso direttore e dall'infermiera responsabile delle cure;
che non avendo ottenuto risposta, l'attore si è rivolto al presidente del consorzio;
che il 19 giugno 2002 il contabile ha comunicato all'attore che i conteggi erano esatti;
che, insoddisfatto della risposta ricevuta, l'11 luglio 2002 __________ si è rivolto al DSS, chiedendogli di esperire le necessarie verifiche;
che con decisione 30 settembre 2002 la delegazione del consorzio ha comunicato all'attore di confermargli l'incarico a tempo pieno per il periodo determinato di cinque mesi, dal 1° ottobre al 28 febbraio 2003, precisando che l'incarico sarebbe decaduto automaticamente per quella data;
che il 15 ottobre 2002 la delegazione consortile ha precisato che alla scadenza l'incarico non sarebbe stato rinnovato;
che invitata a motivare la decisione, il 4 novembre 2002 la delegazione consortile ha comunicato all'attore che era venuto meno il rapporto di fiducia;
che con petizione 1° settembre 2003 __________ ha convenuto in giudizio il Consorzio intercomunale __________ davanti a questo tribunale, chiedendo, in via principale, il versamento di un'indennità di fr. 31'800.- per licenziamento abusivo;
che l'attore fonda la sua richiesta sugli art. 336a CO, 60 LOrd e 18 LStip;
considerato, in diritto
che a norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (cfr. art. 71 lett. d PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 a);
che la LOrd, secondo il suo art. 1, regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si applica:
a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (impiegati);
b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (docenti);
che l'attore non è un dipendente cantonale; era alle dipendenze di un consorzio intercomunale; la LOrd non è quindi applicabile;
che la petizione va quindi respinta in ordine in limine litis (art. 48 PAmm), siccome manifestamente irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;
che, contrariamente a quanto assume l'attore, l'art. 57 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del __________ non rinvia alla LOrd, ma alla LStip ed alla LOC;
che, comunque, nemmeno un rinvio alla LOrd sarebbe atto a fondare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; la competenza di questo tribunale deve infatti essere riconducibile ad una norma di legge cantonale in senso formale; una semplice disposizione di un regolamento di un ente locale non è sufficiente;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 71 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. La petizione è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'attore.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario