Skip to content

Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 53.2003.9

3. September 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·714 Wörter·~4 min·4

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 53.2003.9  

Lugano 3 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sulla petizione 1° settembre 2003 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro il  

Consorzio intercomunale __________  

chiedente

1. La petizione è accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 31'800.-, oltre ad interessi al 5% dall'1.3.2003.

2. Protestate spese e ripetibili;

subordinatamente:

1.  La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 22'260.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003.

2.  Protestate spese e ripetibili;

in via ancora più subordinata:

1.  La petizione è parzialmente accolta, di conseguenza la convenuta è condannata a versare a favore dell'attore la somma di fr. 5'300.- oltre interessi al 5% dall'1.3.2003;

2.  Protestate spese e ripetibili;

richiamato l'art. 48 PAmm;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nel 1996 il Consorzio intercomunale __________ ha assunto l'attore quale assistente di cura presso il __________, casa per anziani medicalizzata di __________;

                                         che le mance date dai degenti al personale di cura vengono cumulate e suddivise fra i dipendenti in proporzione delle ore di lavoro svolte;

                                         che il 25 febbraio 2002 __________ ha chiesto al direttore del centro di verificare le ore di lavoro effettivamente svolte dallo stesso direttore e dall'infermiera responsabile delle cure; 

                                         che non avendo ottenuto risposta, l'attore si è rivolto al presidente del consorzio;

                                         che il 19 giugno 2002 il contabile ha comunicato all'attore che i conteggi erano esatti;

                                         che, insoddisfatto della risposta ricevuta, l'11 luglio 2002 __________ si è rivolto al DSS, chiedendogli di esperire le necessarie verifiche;

                                         che con decisione 30 settembre 2002 la delegazione del consorzio ha comunicato all'attore di confermargli l'incarico a tempo pieno per il periodo determinato di cinque mesi, dal 1° ottobre al 28 febbraio 2003, precisando che l'incarico sarebbe decaduto automaticamente per quella data;

                                         che il 15 ottobre 2002 la delegazione consortile ha precisato che alla scadenza l'incarico non sarebbe stato rinnovato;

                                         che invitata a motivare la decisione, il 4 novembre 2002 la delegazione consortile ha comunicato all'attore che era venuto meno il rapporto di fiducia;

                                         che con petizione 1° settembre 2003 __________ ha convenuto in giudizio il Consorzio intercomunale __________ davanti a questo tribunale, chiedendo, in via principale, il versamento di un'indennità di fr. 31'800.- per licenziamento abusivo;

                                         che l'attore fonda la sua richiesta sugli art. 336a CO, 60 LOrd e 18 LStip;

considerato,                   in diritto

                                         che a norma dell'art. 68 LOrd, le contestazioni per pretese di natura pecuniaria derivanti dal rapporto d’impiego tra l’autorità di nomina e il dipendente sono di competenza del Tribunale cantonale amministrativo quale istanza unica (cfr. art. 71 lett. d PAmm; M. Borghi / G. Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, ad art. 71 PAmm, n. 5 a);

                                         che la LOrd, secondo il suo art. 1, regola i rapporti d’impiego con i dipendenti e si applica:

a) ai funzionari, agli impiegati, agli agenti del Corpo di polizia e agli operai al servizio dello Stato, delle sue aziende e dei suoi istituti (impiegati);

b) ai direttori e ai vicedirettori delle scuole cantonali e ai docenti delle scuole cantonali e comunali (docenti);

                                         che l'attore non è un dipendente cantonale; era alle dipendenze di un consorzio intercomunale; la LOrd non è quindi applicabile;

                                         che la petizione va quindi respinta in ordine in limine litis (art. 48 PAmm), siccome manifestamente irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo;

                                         che, contrariamente a quanto assume l'attore, l'art. 57 del regolamento organico dei dipendenti (ROD) del __________ non rinvia alla LOrd, ma alla LStip ed alla LOC;

                                         che, comunque, nemmeno un rinvio alla LOrd sarebbe atto a fondare la competenza del Tribunale cantonale amministrativo; la competenza di questo tribunale deve infatti essere riconducibile ad una norma di legge cantonale in senso formale; una semplice disposizione di un regolamento di un ente locale non è sufficiente;

                                         che la tassa di giustizia è posta a carico dell'attore secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 1, 68 LOrd; 3, 18, 28, 48, 71 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   La petizione è irricevibile.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è posta a carico dell'attore.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

53.2003.9 — Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 53.2003.9 — Swissrulings