Incarto n. 52.2025.281
Lugano 13 agosto 2025
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
Flavia Verzasconi, presidente
assistita dalla cancelliera:
Giorgia Ponti
statuendo sul ricorso del 12 agosto 2025 di
RI 1 patrocinato da: PA 1
contro
la decisione del 9 luglio 2025 (n. 3465) del Consiglio di Stato che ha aperto un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti e lo ha sospeso con effetto immediato dalla funzione;
ritenuto, in fatto
che RI 1 è impiegato quale assistente di polizia II presso la Polizia cantonale, con sede di servizio a __________;
che il 23 giugno 2025 il Ministero pubblico ha informato l'Autorità di nomina che nei confronti di RI 1 era stato aperto un procedimento penale;
che preso atto delle accuse mosse nei confronti del dipendente, il Consiglio di Stato, con decisione del 9 luglio 2025, ha avviato un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti e l'ha affidata a __________, capo dell'Area della consulenza dell'organizzazione della Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia, e al tenente __________, ufficiale capo Risorse della Polizia cantonale;
che, richiamato l'art. 38 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), esso ha contestualmente sospeso dalla funzione RI 1 con effetto immediato;
che RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro quest'ultimo provvedimento, chiedendone l'annullamento con motivi che qui non mette conto di rilevare;
che il ricorso non è intimato per la risposta;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso della giudice delegata, è data dagli art. 66 cpv. 1 LORD e 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);
che la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);
che, dal profilo dei presupposti d'ordine, resta da esaminare la tempestività del gravame che, in quanto interposto contro un provvedimento di natura cautelare (art. 38 cpv. 1 e 2 LORD), doveva essere inoltrato nel termine di 15 giorni dalla notifica della stessa (art. 68 cpv. 2 LPAmm), non sospeso dalle ferie (art. 16 cpv. 3 LPAmm);
che in concreto, la decisione è stata notificata al patrocinatore del ricorrente il 17 luglio 2025; il termine di impugnazione è pertanto venuto a scadere il 4 agosto seguente;
che l'insorgente ha inoltrato ricorso soltanto il 12 agosto 2025, ossia entro il termine di 30 giorni indicato dal Consiglio di Stato nel dispositivo n. 5;
che è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare a una parte alcun pregiudizio (cfr. art. 20 LPAmm); non è tuttavia ammessa a invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere a una dispendiosa consultazione della dottrina e della giurisprudenza (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2, 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 2A.344/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; STA 52.2020.197 dell'8 maggio 2020);
che il ricorso, inoltrato tardivamente da un legale cognito della materia, a cui non poteva sfuggire la natura cautelare del provvedimento, va pertanto dichiarato irricevibile (art. 72 LPAmm);
che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).
Per questi motivi,
decide:
1. Il ricorso è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).
4. Intimazione a:
La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo
La cancelliera