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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 13.08.2025 52.2025.281

13. August 2025·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·626 Wörter·~3 min·4

Zusammenfassung

Dipendenti pubblici. Ricorso tardivo contro la decisione (cautelare) di sospensione dalla funzione. Errata indicazione dei rimedi di diritto

Volltext

Incarto n. 52.2025.281  

Lugano 13 agosto 2025  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo

Flavia Verzasconi, presidente

assistita dalla cancelliera:

Giorgia Ponti

statuendo sul ricorso del 12 agosto 2025 di

 RI 1   patrocinato da:   PA 1      

contro    

la decisione del 9 luglio 2025 (n. 3465) del Consiglio di Stato che ha aperto un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti e lo ha sospeso con effetto immediato dalla funzione;  

ritenuto,                          in fatto

che RI 1 è impiegato quale assistente di polizia II presso la Polizia cantonale, con sede di servizio a __________;

che il 23 giugno 2025 il Ministero pubblico ha informato l'Autorità di nomina che nei confronti di RI 1 era stato aperto un procedimento penale;

che preso atto delle accuse mosse nei confronti del dipendente, il Consiglio di Stato, con decisione del 9 luglio 2025, ha avviato un'inchiesta disciplinare nei suoi confronti e l'ha affidata a __________, capo dell'Area della consulenza dell'organizzazione della Sezione delle risorse umane del Dipartimento delle finanze e dell'economia, e al tenente __________, ufficiale capo Risorse della Polizia cantonale;

che, richiamato l'art. 38 della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD; RL 173.100), esso ha contestualmente sospeso dalla funzione RI 1 con effetto immediato;

che RI 1 insorge dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo contro quest'ultimo provvedimento, chiedendone l'annullamento con motivi che qui non mette conto di rilevare;

che il ricorso non è intimato per la risposta;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, e per esso della giudice delegata, è data dagli art. 66 cpv. 1 LORD e 49 cpv. 2 della legge sull'organizzazione giudiziaria 10 maggio 2006 (LOG; RL 177.100);

che la legittimazione attiva del ricorrente è certa (art. 65 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; LPAmm; RL 165.100);

che, dal profilo dei presupposti d'ordine, resta da esaminare la tempestività del gravame che, in quanto interposto contro un provvedimento di natura cautelare (art. 38 cpv. 1 e 2 LORD), doveva essere inoltrato nel termine di 15 giorni dalla notifica della stessa (art. 68 cpv. 2 LPAmm), non sospeso dalle ferie (art. 16 cpv. 3 LPAmm);

che in concreto, la decisione è stata notificata al patrocinatore del ricorrente il 17 luglio 2025; il termine di impugnazione è pertanto venuto a scadere il 4 agosto seguente;

che l'insorgente ha inoltrato ricorso soltanto il 12 agosto 2025, ossia entro il termine di 30 giorni indicato dal Consiglio di Stato nel dispositivo n. 5;

che è certamente vero che l'omessa, l'incompleta o l'inesatta indicazione del rimedio giuridico non può, di principio, cagionare a una parte alcun pregiudizio (cfr. art. 20 LPAmm); non è tuttavia ammessa a invocare simile tutela la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la lettura dei soli testi legali, senza ricorrere a una dispendiosa consultazione della dottrina e della giurisprudenza (DTF 138 I 49 consid. 8.3.2, 135 III 374 consid. 1.2.2.1 con rinvii, 134 I 199 consid. 1.3.1; STF 2A.344/2006 del 9 giugno 2006 consid. 3.1; STA 52.2020.197 dell'8 maggio 2020);

che il ricorso, inoltrato tardivamente da un legale cognito della materia, a cui non poteva sfuggire la natura cautelare del provvedimento, va pertanto dichiarato irricevibile (art. 72 LPAmm);

che la tassa di giustizia, ridotta, è posta a carico del ricorrente secondo soccombenza (art. 47 cpv. 1 LPAmm); non si assegnano ripetibili (art. 49 cpv. 1 LPAmm).

Per questi motivi,

decide:

1.   Il ricorso è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 300.- è posta a carico del ricorrente.

3.   Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. e 83 lett. g della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.100).

4.   Intimazione a:

La giudice delegata del Tribunale cantonale amministrativo

La cancelliera

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