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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 11.01.2006 52.2005.406

11 gennaio 2006·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·770 parole·~4 min·4

Riassunto

Raccolta e riciclaggio della carta

Testo integrale

Incarto n. 52.2005.406  

Lugano 11 gennaio 2006  

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della

RI 1  

contro  

la decisione 2 dicembre 2005 del municipio di Minusio che delibera alla ditta CO 2 il servizio di raccolta e di riciclaggio della carta presso il centro rifiuti di Remorino;

viste le risposte:

-    19 dicembre 2005 della CO 2;

-    20 dicembre 2005 del municipio di Minusio;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 26 ottobre 2005 il municipio di Minusio ha indetto un pub-blico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la pro-cedura libera, per aggiudicare il servizio di raccolta e di riciclag-gio della carta presso il centro rifiuti di Remorino (FU n. 86/2005 pag. 7175);

che la posizione 252.110 del capitolato chiedeva, come d'uso, ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte, avvertendoli che in caso di mancanza di uno o più di questi documenti il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli;

che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte; fra queste, quella della ricorrente RI 1 e quella della resistente CO 2;

che, valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione ed ai re-lativi fattori di ponderazione, il municipio ha aggiudicato la com-messa alla CO 2 per l'importo di fr. 1'248.15, risultata prima in graduatoria con 77.00 punti;

che contro questa decisione la RI 1, classificatasi al terzo ed ultimo posto con 27.00 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la ditta aggiudicataria non sarebbe in regola con il pagamento dei contributi sociali;

che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio la generica e laconica eccezione sollevata dall'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;

che, in quanto partecipante alla gara, l'insorgente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);

che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;

che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);

che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il committente deve aggiudi-care la commessa unicamente a offerenti che garantiscono l'a-dempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamen-to delle imposte ed il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri;

che, a norma dell'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, all'offerta devono es-sere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:

-    AVS/AI/IPG;

-    Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;

-    SUVA o istituto analogo;

-    Cassa pensione (LPP);

-    Contributi professionali;

-    Imposte alla fonte;

-    Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;

-    Rispetto del CCL (vedi cpv. 5);

che qualora sia previsto nel bando di gara, il committente deve richiedere gli eventuali documenti mancanti di cui sopra, asse-gnando un termine perentorio di 5 giorni per produrli; in caso contrario l'offerta sarà esclusa dalla procedura di aggiudicazione;

che analoga disposizione era contemplata dalla posizione 252.110 del capitolato di gara;

che le dichiarazioni, prosegue l'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, sono valide unicamente se attestano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali:

a)   per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno precedente;

b)   per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno precedente;

c)   per i concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi fino al 31 marzo;

d)   per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino al 30 giugno;

che nel caso concreto, le offerte dovevano essere inoltrate entro il 28 novembre 2005 (cfr. bando di concorso punto 7); le dichia-razioni da allegare dovevano di conseguenza attestare l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali sino al 30 giugno 2005;

che le dichiarazioni allegate dalla resistente CO 2 attestavano che i contributi sociali erano stati pagati sino a tale data;

che il ricorso va dunque respinto siccome palesemente infondato;

che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).

Per questi motivi,

visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.

                                    3.   Intimazione a:

; ; .

terzi implicati

  1. CO 1 2. CO 2    

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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