Incarto n. 52.2005.406
Lugano 11 gennaio 2006
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 12 dicembre 2005 della
RI 1
contro
la decisione 2 dicembre 2005 del municipio di Minusio che delibera alla ditta CO 2 il servizio di raccolta e di riciclaggio della carta presso il centro rifiuti di Remorino;
viste le risposte:
- 19 dicembre 2005 della CO 2;
- 20 dicembre 2005 del municipio di Minusio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 26 ottobre 2005 il municipio di Minusio ha indetto un pub-blico concorso, retto dalla LCPubb ed impostato secondo la pro-cedura libera, per aggiudicare il servizio di raccolta e di riciclag-gio della carta presso il centro rifiuti di Remorino (FU n. 86/2005 pag. 7175);
che la posizione 252.110 del capitolato chiedeva, come d'uso, ai concorrenti di allegare all'offerta le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi sociali e delle imposte, avvertendoli che in caso di mancanza di uno o più di questi documenti il committente avrebbe assegnato un termine perentorio di 5 giorni per produrli;
che in tempo utile sono pervenute al committente le offerte di tre ditte; fra queste, quella della ricorrente RI 1 e quella della resistente CO 2;
che, valutate le offerte in base ai criteri d'aggiudicazione ed ai re-lativi fattori di ponderazione, il municipio ha aggiudicato la com-messa alla CO 2 per l'importo di fr. 1'248.15, risultata prima in graduatoria con 77.00 punti;
che contro questa decisione la RI 1, classificatasi al terzo ed ultimo posto con 27.00 punti, è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, obiettando che la ditta aggiudicataria non sarebbe in regola con il pagamento dei contributi sociali;
che all'accoglimento del ricorso si sono opposti il municipio e la CO 2, contestando in dettaglio la generica e laconica eccezione sollevata dall'insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che, in quanto partecipante alla gara, l'insorgente è legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione (art. 43 PAmm);
che il ricorso, tempestivo (art. 36 cpv. 1 LCPubb), è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere emanato sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che secondo l'art. 5 lett. c LCPubb il committente deve aggiudi-care la commessa unicamente a offerenti che garantiscono l'a-dempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, il pagamen-to delle imposte ed il riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri;
che, a norma dell'art. 30 cpv. 1 RLCPubb, all'offerta devono es-sere allegate le dichiarazioni comprovanti l'avvenuto pagamento di:
- AVS/AI/IPG;
- Assicurazione perdita di guadagno in caso di malattia;
- SUVA o istituto analogo;
- Cassa pensione (LPP);
- Contributi professionali;
- Imposte alla fonte;
- Imposte cantonali e comunali cresciute in giudicato;
- Rispetto del CCL (vedi cpv. 5);
che qualora sia previsto nel bando di gara, il committente deve richiedere gli eventuali documenti mancanti di cui sopra, asse-gnando un termine perentorio di 5 giorni per produrli; in caso contrario l'offerta sarà esclusa dalla procedura di aggiudicazione;
che analoga disposizione era contemplata dalla posizione 252.110 del capitolato di gara;
che le dichiarazioni, prosegue l'art. 30 cpv. 2 RLCPubb, sono valide unicamente se attestano l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali:
a) per i concorsi da inoltrare dal 1° gennaio al 31 marzo il pagamento dei contributi fino al 30 settembre dell'anno precedente;
b) per i concorsi da inoltrare dal 1° aprile al 30 giugno il pagamento dei contributi fino al 31 dicembre dell'anno precedente;
c) per i concorsi da inoltrare dal 1° luglio al 30 settembre il pagamento dei contributi fino al 31 marzo;
d) per i concorsi da inoltrare dal 1° ottobre al 31 dicembre il pagamento dei contributi fino al 30 giugno;
che nel caso concreto, le offerte dovevano essere inoltrate entro il 28 novembre 2005 (cfr. bando di concorso punto 7); le dichia-razioni da allegare dovevano di conseguenza attestare l'avvenuto pagamento degli oneri sociali trimestrali sino al 30 giugno 2005;
che le dichiarazioni allegate dalla resistente CO 2 attestavano che i contributi sociali erano stati pagati sino a tale data;
che il ricorso va dunque respinto siccome palesemente infondato;
che la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente secondo soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 5, 36, 37 LCPubb; 30 RLCPubb; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 400.- è a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
; ; .
terzi implicati
1. CO 1 2. CO 2
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario