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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 14.05.2003 52.2003.69

14 maggio 2003·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·458 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2003.69  

Lugano 14 maggio 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 27 febbraio 2003 del

contro  

la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 790) che dichiara nulla la multa inflitta alla Fondazione __________ (__________) per aver eseguito alcuni interventi edilizi senza autorizzazione su suolo patriziale;

viste le risposte:

-    10 marzo 2003 del municipio di __________;

-    11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;

-    18 marzo 2003 della Fondazione __________;

-      1 aprile 2003 della Sezione dei beni monumentali e ambientali;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che con decisione 10 ottobre 2002 l'Ufficio patriziale di __________ ha inflitto una multa di fr. 2'000.- alla Fondazione __________ (__________) per aver abusivamente realizzato su terreno patriziale alcune opere rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni;

                                         che con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la multa, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________;

                                         che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'Ufficio patriziale non fosse competente a sanzionare abusi edilizi;

                                         che contro il predetto giudizio il patriziato insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della multa inflitta alla __________;

                                         che l'insorgente rileva di aver imputato alla __________ di aver violato l'art. 14 del regolamento patriziale, che assoggetta all'autorizzazione del patriziato qualsiasi intervento edilizio su suolo patriziale;

                                         che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 121 cpv. 3 e 147 lett. b LOP;

                                         che per principio la multa può essere inflitta soltanto alle persone fisiche; vale il principio societas delinquere non potest; eccezioni alla regola sono date soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 1032);

                                         che la LOP non prevede la possibilità di punire le persone giuridiche;

                                         che la __________ è una persona giuridica; non era quindi punibile;

                                         che già per questo motivo, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, la multa andava annullata;

                                         che il ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto;

                                         che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del patriziato secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 118, 147 LOP; 2, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   Non si preleva tassa di giustizia. Il patriziato di __________ rifonderà fr. 300.alla __________ a titolo di ripetibili di seconda istanza.

                                          3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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