Incarto n. 52.2003.69
Lugano 14 maggio 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 27 febbraio 2003 del
contro
la decisione 18 febbraio 2003 del Consiglio di Stato (n. 790) che dichiara nulla la multa inflitta alla Fondazione __________ (__________) per aver eseguito alcuni interventi edilizi senza autorizzazione su suolo patriziale;
viste le risposte:
- 10 marzo 2003 del municipio di __________;
- 11 marzo 2003 del Consiglio di Stato;
- 18 marzo 2003 della Fondazione __________;
- 1 aprile 2003 della Sezione dei beni monumentali e ambientali;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 10 ottobre 2002 l'Ufficio patriziale di __________ ha inflitto una multa di fr. 2'000.- alla Fondazione __________ (__________) per aver abusivamente realizzato su terreno patriziale alcune opere rilevanti dal profilo della polizia delle costruzioni;
che con giudizio 18 febbraio 2003 il Consiglio di Stato ha dichiarato nulla la multa, accogliendo il ricorso contro di essa inoltrato dalla __________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'Ufficio patriziale non fosse competente a sanzionare abusi edilizi;
che contro il predetto giudizio il patriziato insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della multa inflitta alla __________;
che l'insorgente rileva di aver imputato alla __________ di aver violato l'art. 14 del regolamento patriziale, che assoggetta all'autorizzazione del patriziato qualsiasi intervento edilizio su suolo patriziale;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dalla __________, che contesta in dettaglio le tesi dell'insorgente;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 121 cpv. 3 e 147 lett. b LOP;
che per principio la multa può essere inflitta soltanto alle persone fisiche; vale il principio societas delinquere non potest; eccezioni alla regola sono date soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (Scolari, Diritto amministrativo, II. ed., parte generale, n. 1032);
che la LOP non prevede la possibilità di punire le persone giuridiche;
che la __________ è una persona giuridica; non era quindi punibile;
che già per questo motivo, che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto rilevare d'ufficio, la multa andava annullata;
che il ricorso, palesemente infondato, va quindi respinto;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le ripetibili sono invece a carico del patriziato secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 118, 147 LOP; 2, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si preleva tassa di giustizia. Il patriziato di __________ rifonderà fr. 300.alla __________ a titolo di ripetibili di seconda istanza.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario