Incarto n. 52.2003.252
Lugano 3 settembre 2003
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 agosto 2003 della
__________
contro
la decisione 21 luglio 2003 dell’Ospedale regionale di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo dell’ospedale di __________;
viste le risposte:
- 20 agosto 2003 della __________;
- 28 agosto 2003 dell’Ospedale regionale di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella primavera di quest’anno la direzione della sede di __________ dell’ospedale regionale di __________ ha invitato tre ditte locali di impianti sanitari e di riscaldamento, fra cui la ricorrente __________, a presentare un’offerta per i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo;
che il capitolato d’appalto e modulo d’offerta stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe stata decisa dal Consiglio di amministrazione o dalla Direzione generale dell’ente all’offerente che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;
che il capitolato non stabiliva particolari criteri d’aggiudicazione;
che nel termine prestabilito le tre ditte invitate hanno inoltrato le seguenti offerte:
- __________ fr. 33'310.70
- __________ fr. 33'478.95
- __________ fr. 34'212.50
che il 12 giugno 2003 il committente ha aperto le offerte;
che, per motivi che non emergono dagli atti, il committente ha poi invitato altre tre ditte, fra cui la resistente __________ ad inoltrare un’offerta;
che il 2 luglio 2003 il committente ha aperto le seguenti ulteriori offerte:
- __________ fr. 27'296.75
- __________ fr. 28'279.45
- __________ fr. 32'448.95
che con decisione 21 luglio 2003 la direzione della sede di __________ dell’ospedale regionale di __________ ha aggiudicato i lavori alla __________ per l’importo di
fr. 27'296.75;
che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;
che l’insorgente sostiene che l’aggiudicataria non è membro dell’associazione di categoria __________; non avrebbe quindi pagato i contributi professionali; i prezzi esposti, allega, sarebbero inoltre sottocosto;
che la direzione dell’ospedale di __________ si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre la __________ postula il rigetto dell’impugnativa, contestando succintamente le tesi dell’insorgente;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb;
che in quanto partecipante alla gara l’insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione;
che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che nella procedura ad invito il committente decide quali concorrenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1 LCPubb); gli invitati devono essere almeno tre (art. 10 cpv. 3 LCPubb);
che anche nella procedura ad invito il committente deve rispettare i principi generali della procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche, sanciti dagli art. 1 seg. LCPubb; esso deve in particolare garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un’aggiudicazione imparziale, a pari qualità;
che, nell’evenienza concreta, è evidente che il committente ha disatteso il principio della parità di trattamento, invitando a partecipare alla gara dapprima tre ditte locali e poi, dopo averne aperto le offerte, un lotto di ulteriori tre ditte del locarnese;
che non si può invero negare che, procedendo in questo modo, il committente abbia dato agli ulteriori tre concorrenti l'opportunità di venire a conoscenza del contenuto delle offerte inoltrate dai primi tre concorrenti; irrilevante è il fatto che i concorrenti del secondo lotto abbiano effettivamente approfittato dell'occasione;
che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata, siccome palesemente lesiva del diritto;
che gli atti vanno retrocessi al committente affinché aggiudichi i lavori alla ricorrente o, dandosene i motivi, annulli la gara;
che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente __________ secondo soccombenza;
per questi motivi,
visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 21 luglio 2003 dell’Ospedale regionale di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo dell’ospedale di __________ è annullata;
1.2. gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi;
2. La tassa di giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario