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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 03.09.2003 52.2003.252

3 septembre 2003·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·742 mots·~4 min·3

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2003.252  

Lugano 3 settembre 2003  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Matteo Cassina

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 6 agosto 2003 della

__________  

contro  

la decisione 21 luglio 2003 dell’Ospedale regionale di __________  che delibera alla ditta __________ i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo dell’ospedale di __________;

viste le risposte:

-    20 agosto 2003 della __________;

-    28 agosto 2003 dell’Ospedale regionale di __________;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che nella primavera di quest’anno la direzione della sede di __________ dell’ospedale regionale di __________ ha invitato tre ditte locali di impianti sanitari e di riscaldamento, fra cui la ricorrente __________, a presentare un’offerta per i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo;

                                         che il capitolato d’appalto e modulo d’offerta stabiliva che l’aggiudicazione sarebbe stata decisa dal Consiglio di amministrazione o dalla Direzione generale dell’ente all’offerente che avesse presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa;

                                         che il capitolato non stabiliva particolari criteri d’aggiudicazione;

                                         che nel termine prestabilito le tre ditte invitate hanno inoltrato le seguenti offerte:

      - __________             fr. 33'310.70

      - __________             fr. 33'478.95

      - __________             fr. 34'212.50

                                         che il 12 giugno 2003 il committente ha aperto le offerte;

                                         che, per motivi che non emergono dagli atti, il committente ha poi invitato altre tre ditte, fra cui la resistente __________ ad inoltrare un’offerta;

                                         che il 2 luglio 2003 il committente ha aperto le seguenti ulteriori offerte:

      - __________             fr. 27'296.75

      - __________             fr. 28'279.45

      - __________             fr. 32'448.95

                                         che con decisione 21 luglio 2003 la direzione della sede di __________ dell’ospedale regionale di __________ ha aggiudicato i lavori alla __________ per l’importo di

                                         fr. 27'296.75;

                                         che contro la predetta decisione la __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento;

                                         che l’insorgente sostiene che l’aggiudicataria non è membro dell’associazione di categoria __________; non avrebbe quindi pagato i contributi professionali; i prezzi esposti, allega, sarebbero inoltre sottocosto;

                                         che la direzione dell’ospedale di __________ si rimette al giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, mentre la __________ postula il rigetto dell’impugnativa, contestando succintamente le tesi dell’insorgente;

considerato,                   in diritto

                                         che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall’art. 36 cpv. 1 LCPubb;

                                         che in quanto partecipante alla gara l’insorgente è senz'altro legittimata ad impugnare la decisione di aggiudicazione;

                                         che il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine;

                                         che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

                                         che nella procedura ad invito il committente decide quali concorrenti vuole invitare direttamente, senza pubblicazione del bando di gara, a presentare un'offerta entro un termine adeguato (art. 10 cpv. 1 LCPubb); gli invitati devono essere almeno tre (art. 10 cpv. 3 LCPubb);

                                         che anche nella procedura ad invito il committente deve rispettare i principi generali della procedura di aggiudicazione delle commesse pubbliche, sanciti dagli art. 1 seg. LCPubb; esso deve in particolare garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti nonché un’aggiudicazione imparziale, a pari qualità;

                                         che, nell’evenienza concreta, è evidente che il committente ha disatteso il principio della parità di trattamento, invitando a partecipare alla gara dapprima tre ditte locali e poi, dopo averne aperto le offerte, un lotto di ulteriori tre ditte del locarnese;

                                         che non si può invero negare che, procedendo in questo modo, il committente abbia dato agli ulteriori tre concorrenti l'opportunità di venire a conoscenza del contenuto delle offerte inoltrate dai primi tre concorrenti; irrilevante è il fatto che i concorrenti del secondo lotto abbiano effettivamente approfittato dell'occasione;

                                         che già per questo motivo il ricorso va accolto, annullando la decisione impugnata, siccome palesemente lesiva del diritto;

                                         che gli atti vanno retrocessi al committente affinché aggiudichi i lavori alla ricorrente o, dandosene i motivi, annulli la gara;

                                         che la tassa di giustizia è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente __________ secondo soccombenza;

per questi motivi,

visti gli art. 1, 36, 37 LCPubb; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Di conseguenza:

1.1.       la decisione 21 luglio 2003 dell’Ospedale regionale di __________ che delibera alla ditta __________ i lavori di risanamento della sottocentrale del fabbricato amministrativo dell’ospedale di __________ è annullata;

1.2.       gli atti sono rinviati al committente per nuova decisione ai sensi dei considerandi;

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 800.- è suddivisa in parti uguali fra il committente e la resistente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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