Incarto n. 52.2002.00274
Lugano 30 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 2002 di
__________, __________, entrambi patr. da: avv. __________,
contro
la decisione 18 giugno 2002, n. 2993, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 10 aprile 2002 presentato dagli insorgenti contro le decisioni 15 marzo 2002 (n. 33/2002 e 34/2002) con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a gestire il locale notturno "__________", rispettivamente l'assunzione della gerenza di qualsiasi esercizio pubblico;
preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 24 settembre 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
"1. Ai ricorrenti viene inflitta una multa di fr. 2500.-- ciascuno.
2. Il Dipartimento delle istituzioni abbandona qualsiasi ulteriore procedimento contravvenzionale a dipendenza dei fatti oggetto del presente giudizio.
3. La decisione 18.06.2002 del Consiglio di Stato (no. 2993) è riformata di conseguenza.
4. Non si prelevano spese e tassa di giustizia né di prima né di seconda istanza. Non si assegnano ripetibili.";
ritenuto che le parti hanno dichiarato di accettare la transazione seduta stante;
considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
1. Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.
§ La decisione 18 giugno 2002, n. 2993, del Consiglio di Stato è riformata di conseguenza.
2. Non si prelevano né tasse, né spese.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario