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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.09.2002 52.2002.274

30. September 2002·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·268 Wörter·~1 min·3

Zusammenfassung

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Incarto n. 52.2002.00274  

Lugano 30 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso 4 luglio 2002 di

__________,  __________,  entrambi patr. da: avv. __________,   

contro  

la decisione 18 giugno 2002, n. 2993, del Consiglio di Stato, che respinge il ricorso 10 aprile 2002 presentato dagli insorgenti contro le decisioni 15 marzo 2002 (n. 33/2002 e 34/2002) con cui la Sezione dei permessi e dell'immigrazione ha sospeso per tre mesi l'autorizzazione a gestire il locale notturno "__________", rispettivamente l'assunzione della gerenza di qualsiasi esercizio pubblico;

preso atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo 24 settembre 2002, dopo discussione, il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

"1.    Ai ricorrenti viene inflitta una multa di fr. 2500.-- ciascuno.

 2.    Il Dipartimento delle istituzioni abbandona qualsiasi ulteriore procedimento contravvenzionale a dipendenza dei fatti oggetto del presente giudizio.

 3.    La decisione 18.06.2002 del Consiglio di Stato (no. 2993) è riformata di conseguenza.

 4.    Non si prelevano spese e tassa di giustizia né di prima né di seconda istanza. Non si assegnano ripetibili.";

ritenuto che le parti hanno dichiarato di accettare la transazione seduta stante;

considerato pertanto che il procedimento è così esaurito,

decreta:

                                   1.   Il ricorso è stralciato dai ruoli per intervenuta transazione.

                                     § La decisione 18 giugno 2002, n. 2993, del Consiglio di Stato è riformata di conseguenza.

                                   2.   Non si prelevano né tasse, né spese.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                      3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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