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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 30.09.2002 52.2002.190

30 settembre 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·532 parole·~3 min·4

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2002.00190  

Lugano 30 settembre 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sul ricorso  6 maggio 2002 di

__________  

contro  

le decisioni 17 aprile 2002 (ni 1741 e 1742) del Consiglio di Stato con le quali veniva accertata la natura non boschiva dei fondi ni __________, __________, __________ e __________ di __________;

viste le risposte:

-    22 maggio 2002 della __________;

-    27 maggio 2002 del municipio di __________;

-    6 giugno 2002 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto e in diritto

                                         che in data 23 ottobre 2001 __________ ha chiesto l'accertamento formale della natura boschiva dei mappali ni __________, __________, __________ e __________ RF di __________;

                                         che con decisioni 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha accertato che i mappali in questione erano di natura non boschiva (decisione no __________ per i mappali no __________, __________ e __________ e no __________ per il mappale no __________);

che contro tale decisione governativa __________ è insorto con tempestivo ricorso chiedendone l'annullamento ed il rinvio per riesame al Consiglio di Stato;

che a mente del ricorrente il Governo avrebbe a torto negato la qualità boschiva dei fondi oggetto d'accertamento;

che in sede di osservazioni il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame;

che, dopo aver esperito il sopralluogo in data 18.7.2002, con decisione 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha annullato le decisioni impugnate, rilevando che non tutti i proprietari dei fondi interessati erano stati coinvolti nella procedura d'accertamento;

                                         che, procedendo in tal modo, il Consiglio di Stato di fatto ha aderito alla domanda del ricorrente di annullare la decisione impugnata, sicché è venuto meno l'oggetto del contendere;

che, giusta l'art. 50 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente; in questo caso il tribunale tratta il ricorso solo nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto;

che, nel caso invece in cui l'autorità inferiore revoca la decisione dopo tale stadio procedurale, ma prima della definizione giudiziale della controversia, il ricorso non diviene privo d'oggetto;

che in questo caso il rapporto processuale resta sottratto in linea di massima alla disponibilità delle parti e l'atto impugnato dovrà essere sostituito dal giudizio dell'autorità di ricorso la quale, di regola, non potrà ignorare l'esistenza della nuova decisione che potrà essere valutata come proposta di accoglimento parziale o totale delle domande ricorsuali (RDAT I/2000 no 12);

che, nel caso concreto, rilevato come la procedura risulta viziata per il fatto che non sono stati coinvolti tutti i proprietari interessati, in parziale accoglimento del ricorso le decisioni impugnate sono da annullare, anche se per motivi diversi da quelli invocati dal ricorrente;

che, stante l'esito del ricorso, non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.

Per questi motivi,

visti gli art. 42 LFo, 50, 60, 61 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è accolto.

§.  Le decisioni 17 aprile 2002 (ni 1741 e 1742) del Consiglio di Stato sono annullate.

                                   2.   Non si prelevano né tasse né spese.

                                    3.   Intimazione a:

__________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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