Incarto n. 52.2002.00190
Lugano 30 settembre 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 6 maggio 2002 di
__________
contro
le decisioni 17 aprile 2002 (ni 1741 e 1742) del Consiglio di Stato con le quali veniva accertata la natura non boschiva dei fondi ni __________, __________, __________ e __________ di __________;
viste le risposte:
- 22 maggio 2002 della __________;
- 27 maggio 2002 del municipio di __________;
- 6 giugno 2002 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto e in diritto
che in data 23 ottobre 2001 __________ ha chiesto l'accertamento formale della natura boschiva dei mappali ni __________, __________, __________ e __________ RF di __________;
che con decisioni 17 aprile 2002 il Consiglio di Stato ha accertato che i mappali in questione erano di natura non boschiva (decisione no __________ per i mappali no __________, __________ e __________ e no __________ per il mappale no __________);
che contro tale decisione governativa __________ è insorto con tempestivo ricorso chiedendone l'annullamento ed il rinvio per riesame al Consiglio di Stato;
che a mente del ricorrente il Governo avrebbe a torto negato la qualità boschiva dei fondi oggetto d'accertamento;
che in sede di osservazioni il Consiglio di Stato ha postulato la reiezione del gravame;
che, dopo aver esperito il sopralluogo in data 18.7.2002, con decisione 20 agosto 2002 il Consiglio di Stato ha annullato le decisioni impugnate, rilevando che non tutti i proprietari dei fondi interessati erano stati coinvolti nella procedura d'accertamento;
che, procedendo in tal modo, il Consiglio di Stato di fatto ha aderito alla domanda del ricorrente di annullare la decisione impugnata, sicché è venuto meno l'oggetto del contendere;
che, giusta l'art. 50 PAmm l'istanza inferiore può, fino all'insinuazione della risposta, modificare la propria decisione nel senso delle domande del ricorrente; in questo caso il tribunale tratta il ricorso solo nella misura in cui non è diventato privo d'oggetto;
che, nel caso invece in cui l'autorità inferiore revoca la decisione dopo tale stadio procedurale, ma prima della definizione giudiziale della controversia, il ricorso non diviene privo d'oggetto;
che in questo caso il rapporto processuale resta sottratto in linea di massima alla disponibilità delle parti e l'atto impugnato dovrà essere sostituito dal giudizio dell'autorità di ricorso la quale, di regola, non potrà ignorare l'esistenza della nuova decisione che potrà essere valutata come proposta di accoglimento parziale o totale delle domande ricorsuali (RDAT I/2000 no 12);
che, nel caso concreto, rilevato come la procedura risulta viziata per il fatto che non sono stati coinvolti tutti i proprietari interessati, in parziale accoglimento del ricorso le decisioni impugnate sono da annullare, anche se per motivi diversi da quelli invocati dal ricorrente;
che, stante l'esito del ricorso, non si prelevano tasse di giustizia né spese e non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 42 LFo, 50, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
§. Le decisioni 17 aprile 2002 (ni 1741 e 1742) del Consiglio di Stato sono annullate.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario