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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 04.07.2002 52.2001.141

4 luglio 2002·Italiano·Ticino·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·392 parole·~2 min·3

Riassunto

Sentenza o decisione senza scheda

Testo integrale

Incarto n. 52.2001.00141-409  

Lugano 4 luglio 2002  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser

segretario:

Leopoldo Crivelli

statuendo sui ricorsi (a) 30 aprile/3 maggio 2001 e (b) 21 novembre 2001 di

__________ patr. da: avv. __________  

contro  

a)  la decisione 3 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1498) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le decisioni 25 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ gli ha (aa) negato una licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di un posteggio coperto (bb) ingiunto di rettificare l'opera e (cc) inflitto una multa di fr. 300.00; b)  la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5234) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le licenze edilizie rilasciate dal municipio di __________ al comune per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dello stadio comunale;

viste le risposte:

-    15 maggio 2001 del municipio di __________;

-    15 maggio 2001 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub (a);

-    4 dicembre 2001 del municipio di __________;

-    5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;

al ricorso sub (b)

ritenuto che il 17 giugno 2002 il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:

1.      il municipio di __________ rinuncia ad esigere la rettifica della tettoia del posteggio realizzato da __________ sulla part. n. __________ RF ed abbandona il procedimento contravvenzionale promosso a suo carico;

2.      __________ rinuncia ad opporsi alla licenza edilizia 17 agosto 2001 variante B (avviso cantonale n. 32273);

3.      il municipio di __________ farà accertare a sue spese, a futura memoria, la situazione dell'edificio che sorge sulla part. n. __________ RF;

4.      i ricorsi sono stralciati dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili né di prima, né di seconda istanza;

che le parti hanno comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di accettare la proposta, dando atto della natura precaria della tettoia.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   I ricorsi sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.

§   Le decisioni 3 aprile 2001 (n. 1498) e 6 novembre 2001 (n. 5234) del Consiglio di Stato sono riformate di conseguenza.

                                   2.   Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.

                                         Non si assegnano ripetibili.

                                    3.   Intimazione a:

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             Il segretario

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