Incarto n. 52.2001.00141-409
Lugano 4 luglio 2002
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Stefano Bernasconi, Werner Walser
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi (a) 30 aprile/3 maggio 2001 e (b) 21 novembre 2001 di
__________ patr. da: avv. __________
contro
a) la decisione 3 aprile 2001 del Consiglio di Stato (n. 1498) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le decisioni 25 ottobre 2000 con cui il municipio di __________ gli ha (aa) negato una licenza edilizia in sanatoria per la costruzione di un posteggio coperto (bb) ingiunto di rettificare l'opera e (cc) inflitto una multa di fr. 300.00; b) la decisione 6 novembre 2001 del Consiglio di Stato (n. 5234) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le licenze edilizie rilasciate dal municipio di __________ al comune per la realizzazione del nuovo impianto di illuminazione dello stadio comunale;
viste le risposte:
- 15 maggio 2001 del municipio di __________;
- 15 maggio 2001 del Consiglio di Stato;
al ricorso sub (a);
- 4 dicembre 2001 del municipio di __________;
- 5 dicembre 2001 del Consiglio di Stato;
al ricorso sub (b)
ritenuto che il 17 giugno 2002 il giudice delegato ha proposto alle parti la seguente transazione:
1. il municipio di __________ rinuncia ad esigere la rettifica della tettoia del posteggio realizzato da __________ sulla part. n. __________ RF ed abbandona il procedimento contravvenzionale promosso a suo carico;
2. __________ rinuncia ad opporsi alla licenza edilizia 17 agosto 2001 variante B (avviso cantonale n. 32273);
3. il municipio di __________ farà accertare a sue spese, a futura memoria, la situazione dell'edificio che sorge sulla part. n. __________ RF;
4. i ricorsi sono stralciati dai ruoli senza spese e senza assegnazione di ripetibili né di prima, né di seconda istanza;
che le parti hanno comunicato al Tribunale cantonale amministrativo di accettare la proposta, dando atto della natura precaria della tettoia.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. I ricorsi sono stralciati dai ruoli per intervenuta transazione.
§ Le decisioni 3 aprile 2001 (n. 1498) e 6 novembre 2001 (n. 5234) del Consiglio di Stato sono riformate di conseguenza.
2. Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario