Incarto n. 52.2000.00198
Lugano 20 novembre 2000
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Ursula Züblin, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 31 luglio 2000 di
__________
contro
la decisione 11 luglio 2000, n. 3038, con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dall'insorgente contro lo scritto 9 maggio 2000 del municipio di __________;
viste le risposte:
- 23 agosto 2000 del municipio di __________;
- 30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 15 dicembre 1999 __________ ha presentato al municipio di __________ una domanda di costruzione per la trasformazione di un rustico, sito sulla part. n. __________ RF del comune, in locale da parrucchiere;
che con scritto 9 maggio 2000 l'autorità comunale ha comunicato a __________ che il rilascio della licenza edilizia era subordinato alla presentazione di ulteriore documentazione a completazione della domanda di costruzione;
__________, ritenendo che il suddetto scritto costituisse un formale diniego della domanda di costruzione, lo ha impugnato davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con giudizio 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________, non ritenendo lo scritto 9 maggio 2000 una decisione amministrativa ai sensi dell'art. 55 PAmm; ha inoltre posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.--;
che il 26 luglio 2000 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia;
che __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione governativa;
che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, riconfermandosi nel risoluzione impugnata, sia il municipio di __________, rilevando pure che nel frattempo il ricorrente ha inviato la documentazione richiestagli e che pertanto il ricorso è divenuto privo di oggetto;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;
che la legittimazione attiva di __________ è data (art. 21 cpv. 2 LE);
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che successivamente all'emanazione della risoluzione governativa, il ricorrente ha inviato al municipio la documentazione richiestagli con scritto 9 maggio 2000, riconoscendone quindi il buon fondamento; il 26 luglio 2000 gli è stata rilasciata la licenza edilizia;
che, pertanto, sotto l'aspetto sostanziale questo Tribunale non può che prendere atto che quanto avvenuto posteriormente allo scritto impugnato ha reso privo di oggetto il gravame;
che per le spese fissate dall'istanza inferiore (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, n. 15 ad art. 39 cpv. 1), non è necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27, p. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, p. 40 in alto);
che la procedura è infatti divenuta priva di oggetto a seguito dell'agire di __________, per cui quest'ultimo deve essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. STA inedita 10 novembre 1997 in re S.V. e Iicc; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 3 ad art. 110 cpv. 1);
che pertanto il ricorrente non può sfuggire al pagamento della tassa di giudizio e delle spese impostogli dal Consiglio di Stato (art. 28 PAmm);
che la tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 46 cpv. 1, 28, 55 cpv. 1 PAmm;
dichiara e pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
__________
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria