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Ticino Tribunale cantonale amministrativo 20.11.2000 52.2000.198

20 novembre 2000·Italiano·Tessin·Tribunale cantonale amministrativo·HTML·603 mots·~3 min·2

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 52.2000.00198  

Lugano 20 novembre 2000  

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Tribunale cantonale amministrativo

composto dei giudici:

Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi

segretaria:

Ursula Züblin, vicecancelliera

statuendo sul ricorso  31 luglio 2000 di

__________  

contro  

la decisione 11 luglio 2000, n. 3038, con cui il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il gravame presentato dall'insorgente contro lo scritto 9 maggio 2000 del municipio di __________;

viste le risposte:

-    23 agosto 2000 del municipio di __________;

-    30 agosto 2000 del Consiglio di Stato;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto,                           in fatto

                                         che il 15 dicembre 1999 __________ ha presentato al municipio di __________ una domanda di costruzione per la trasformazione di un rustico, sito sulla part. n. __________ RF del comune, in locale da parrucchiere;

                                         che con scritto 9 maggio 2000 l'autorità comunale ha comunicato a __________ che il rilascio della licenza edilizia era subordinato alla presentazione di ulteriore documentazione a completazione della domanda di costruzione;

                                         __________, ritenendo che il suddetto scritto costituisse un formale diniego della domanda di costruzione, lo ha impugnato davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;

                                         che con giudizio 11 luglio 2000 il Consiglio di Stato ha dichiarato irricevibile il ricorso di __________, non ritenendo lo scritto 9 maggio 2000 una decisione amministrativa ai sensi dell'art. 55 PAmm; ha inoltre posto a carico del ricorrente la tassa di giustizia e le spese per complessivi fr. 400.--;

che il 26 luglio 2000 il municipio di __________ ha rilasciato a __________ la licenza edilizia;

                                         che __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della risoluzione governativa;

                                         che all'accoglimento del gravame si sono opposti sia il Consiglio di Stato, riconfermandosi nel risoluzione impugnata, sia il municipio di __________, rilevando pure che nel frattempo il ricorrente ha inviato la documentazione richiestagli e che pertanto il ricorso è divenuto privo di oggetto;

considerato,                   in diritto

che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dall'art. 21 cpv. 1 LE;

che la legittimazione attiva di __________ è data (art. 21 cpv. 2 LE);

che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);

che successivamente all'emanazione della risoluzione governativa, il ricorrente ha inviato al municipio la documentazione richiestagli con scritto 9 maggio 2000, riconoscendone quindi il buon fondamento; il 26 luglio 2000 gli è stata rilasciata la licenza edilizia;

che, pertanto, sotto l'aspetto sostanziale questo Tribunale non può che prendere atto che quanto avvenuto posteriormente allo scritto impugnato ha reso privo di oggetto il gravame;

che per le spese fissate dall'istanza inferiore (cfr. Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum bernischen VRPG, Bern 1997, n. 15 ad art. 39 cpv. 1), non è necessario procedere all'accertamento, in via pregiudiziale e sommaria, del verosimile esito dell'impugnativa (RDAT 1984 n. 27, p. 56; II-1996 n. 11 consid. 4, p. 40 in alto);

che la procedura è infatti divenuta priva di oggetto a seguito dell'agire di __________, per cui quest'ultimo deve essere considerato - ai fini della ripartizione delle spese - quale parte soccombente (cfr. STA inedita 10 novembre 1997 in re S.V. e Iicc; Merkli/Aeschlimann/Herzog, op. cit., n. 3 ad art. 110 cpv. 1);

che pertanto il ricorrente non può sfuggire al pagamento della tassa di giudizio e delle spese impostogli dal Consiglio di Stato (art. 28 PAmm);

che la tassa di giustizia segue la soccombenza.

Per questi motivi,

visti gli art. 21 LE; 46 cpv. 1, 28, 55 cpv. 1 PAmm;

dichiara e pronuncia:

                                   1.   Il ricorso è respinto.

                                   2.   La tassa di giustizia di fr. 200.-- è a carico del ricorrente.

                                      3.   Intimazione a:

  __________  

Per il Tribunale cantonale amministrativo

Il presidente                                                             La segretaria

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