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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 17.02.2014 81.2012.63

17 febbraio 2014·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·602 parole·~3 min·2

Riassunto

Circolare alla velocità di 153 Km/h (già dedotto il margine di tolleranza) malgrado il vigente limite di 120 Km/h

Testo integrale

Incarto n. 81.2012.63 DA 648/2012

Bellinzona 17 febbraio 2014  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare

IM 1IM 1          difeso da: DI 1    

visto                                  il decreto d’accusa n. 648/2012 del 13 febbraio 2012;

preso atto                          che il AINQ 1  ritiene l’imputato autore colpevole di

                                        grave infrazione alle norme della circolazione

                                        per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, il __________ a __________, circolando con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 153 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h, effettuando nel contempo una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura;

                                        e propone la condanna

                                 1.     Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'950.- (quattromilanovecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.

                                 2.     Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                 3.     Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).

rilevato                              che il difensore chiede che l’imputato non sia punito per il sorpasso e che la sanzione per la velocità corrisponda a quella prevista per una velocità di 150 km/h;

richiamati                          gli art. 106 CP; 90 cpv. 1 e 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 35 cpv. 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr ; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;

pronuncia                 1.     IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per aver violato le norme medesime cagionando un pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, il __________ a __________, circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 153 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h, effettuando nel contempo un superamento sulla destra di un’antistante vettura.

                                 2.     Di conseguenza IM 1 è condannato:

                                         2.1. alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);

                                               2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).

                                        2.2.  al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.

                                 3.     Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                 4.     Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1      

                                       -    per raccomandata

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,

                                             Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,

                                             Sezione della circolazione, Camorino

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il presidente:                                                                            Il segretario:

Distinta spese               a carico di IM 1IM 1

                                    fr.                         1'200.-          multa

                                    fr.                           100.-          tassa di giustizia

                                    fr.                            200.-          spese giudiziarie

                                    fr.                         1'500.-          totale

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