Incarto n. 81.2012.63 DA 648/2012
Bellinzona 17 febbraio 2014
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Giovanni Pozzi in qualità di segretario per giudicare
IM 1IM 1 difeso da: DI 1
visto il decreto d’accusa n. 648/2012 del 13 febbraio 2012;
preso atto che il AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole di
grave infrazione alle norme della circolazione
per aver violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, il __________ a __________, circolando con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 153 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h, effettuando nel contempo una pericolosa manovra di sorpasso sulla destra di un’antistante vettura;
e propone la condanna
1. Alla pena pecuniaria di 45 (quarantacinque) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna, corrispondenti a complessivi fr. 4'950.- (quattromilanovecentocinquanta). L'esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni.
2. Alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento), ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 200.- (duecento).
rilevato che il difensore chiede che l’imputato non sia punito per il sorpasso e che la sanzione per la velocità corrisponda a quella prevista per una velocità di 150 km/h;
richiamati gli art. 106 CP; 90 cpv. 1 e 2 LCStr in relazione con gli art. 27 cpv. 1, 32 cpv. 2 e 3, 35 cpv. 2 LCStr, art. 4a cpv. 1 lett. d, 7 cpv. 2, 10 cpv. 1 ONC, art. 22 cpv. 1 OSStr ; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è autore colpevole di infrazione alle norme della circolazione per aver violato le norme medesime cagionando un pericolo per la sicurezza altrui, in particolare per avere, il __________ a __________, circolato con la vettura __________ targata TI __________ alla velocità di 153 Km/h (dedotto il margine di tolleranza) accertata dalla polizia mediante veicolo inseguitore munito di apparecchio Multagraph, così come consentito dalle apposite direttive federali in materia, malgrado il vigente limite di 120 Km/h, effettuando nel contempo un superamento sulla destra di un’antistante vettura.
2. Di conseguenza IM 1 è condannato:
2.1. alla multa di fr. 1'200.- (milleduecento);
2.1.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 12 (dodici) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
2.2. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 700.- (settecento) con motivazione scritta e di fr. 300.- (trecento) senza motivazione scritta.
3. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
4. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Camorino
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: Il segretario:
Distinta spese a carico di IM 1IM 1
fr. 1'200.- multa
fr. 100.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 1'500.- totale