Incarto n. 81.2011.253 DA 2542/2011
Bellinzona 20 febbraio 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Flavio Biaggi
sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare
IM 1IM 1 (difensore: DI 1, __________)
prevenuto colpevole di 1. danneggiamento
per avere, a __________, in data __________, intenzionalmente danneggiato arbusti ed altra vegetazione di proprietà di ACPR 1 tagliandoli con una motosega (danno non quantificato);
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;
2. violazione di domicilio
per essersi introdotto, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno del sedime di proprietà di ACPR 1 nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate al punto 1.;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo ;
reato previsto dall'art. 186 CP, richiamato l’art. 42 CP;
perseguito con decreto d’accusa del 1 luglio 2011 n. 2542/2011 del che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).
2. Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta)
4. L’accusatrice privata è rinviata al foro civile (art. 353 cpv. 2 seconda frase CPP).
5. La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;
prospettato all’imputato il reato di danneggiamento di poca entità ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;
rilevato che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputato; subordinatamente domanda che il reato di danneggiamento venga derubricato in danneggiamento di lieve entità;
sentito per ultimo l’imputato, il quale afferma di non avere fatto nulla di male e che, prima di intraprendere il lavoro di taglio, oggi in esame, aveva chiesto un parere legale;
richiamati gli artt. 1, 109, 144 cpv. 1, 172ter CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,
pronuncia 1. IM 1 è assolto dalle imputazioni di violazione di domicilio (art. 186 CP), danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e danneggiamento di poca entità (art. 144 cpv. 1 CP in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.
2. Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.
2.1. La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.
3. A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 1'100.- (millecento).
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 1 __________
- per raccomandata
ACPR 1 __________,
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Sezione della popolazione, Bellinzona
Divisione della giustizia, Bellinzona
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il Giudice: Il Segretario:
IM 1
CHF 250.- tassa di giustizia
CHF 100.- spese giudiziarie
CHF 350.- totale