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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 20.02.2012 81.2011.253

20 février 2012·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·627 mots·~3 min·4

Résumé

Violazione di domicilio; danneggiamento; danneggiamento di poca entità

Texte intégral

Incarto n. 81.2011.253 DA 2542/2011

Bellinzona 20 febbraio 2012  

Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Flavio Biaggi

sedente con Gabriele Fossati in qualità di Segretario, per giudicare

IM 1IM 1          (difensore: DI 1, __________)  

prevenuto colpevole di     1.  danneggiamento

                                        per avere, a __________, in data __________, intenzionalmente danneggiato arbusti ed altra vegetazione di proprietà di ACPR 1 tagliandoli con una motosega (danno non quantificato);

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;

                                        reato previsto dall'art. 144 cpv. 1 CP;

                                    2. violazione di domicilio

                                        per essersi introdotto, indebitamente e contro la volontà dell’avente diritto, all’interno del sedime di proprietà di ACPR 1 nelle circostanze di tempo e di luogo menzionate al punto 1.;

                                        fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo ;

                                        reato previsto dall'art. 186 CP, richiamato l’art. 42 CP;

perseguito                         con decreto d’accusa del 1 luglio 2011 n. 2542/2011 del   che propone la condanna:

                                    1.  Alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da CHF 120.- (centoventi) cadauna (art. 34 segg. CP), corrispondenti a complessivi CHF 1'200.- (milleduecento).

                                        L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni (artt. 42 segg. CP).

                                    2.  Alla multa di CHF 200.- (duecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 2 (due) (art. 106 cpv. 2 CP).

                                    3.  Al pagamento della tassa di giustizia di CHF 50.- (cinquanta) e delle spese giudiziarie di CHF 50.- (cinquanta)

                                    4.  L’accusatrice privata è rinviata al foro civile (art. 353 cpv. 2 seconda frase CPP).

                                    5.  La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CP;

prospettato                        all’imputato il reato di danneggiamento di poca entità ai sensi dell’art. 144 cpv. 1 in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP, per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico;

rilevato                              che il difensore chiede l’assoluzione dell’imputato; subordinatamente domanda che il reato di danneggiamento venga derubricato in danneggiamento di lieve entità;

sentito                               per ultimo l’imputato, il quale afferma di non avere fatto nulla di male e che, prima di intraprendere il lavoro di taglio, oggi in esame, aveva chiesto un parere legale;

richiamati                          gli artt. 1, 109, 144 cpv. 1, 172ter CP; 80 segg., 84 segg., 348 segg., 422 segg. CPP; 22 LTG;

                                        al termine dell’odierno dibattimento e dopo avere motivato oralmente la decisione,

pronuncia                    1.  IM 1 è assolto dalle imputazioni di violazione di domicilio (art. 186 CP), danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e danneggiamento di poca entità (art. 144 cpv. 1 CP in rel. con l’art. 172ter cifra 1 CP) per i fatti descritti nel decreto d’accusa a suo carico.

                                    2.  Le tasse e le spese giudiziarie di complessivi CHF 350.- (trecentocinquanta) sono a carico dello Stato.

                                 2.1.  La motivazione della sentenza comporterà un aumento della tassa di giustizia pari a CHF 500.- (cinquecento), da porre a carico di ogni parte che ne facesse richiesta.

                                    3.  A IM 1 è assegnata un’indennità giusta l’art. 429 CPP di CHF 1'100.- (millecento).

                                    4.  Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per iscritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.

                                    5.  Intimazione a:

                                        -    seduta stante

IM 1 __________    

                                        -    per raccomandata

  ACPR 1 __________,  

                                        -    alla crescita in giudicato

                                             Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona

                                             Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,

                                             Sezione della popolazione, Bellinzona

                                             Divisione della giustizia, Bellinzona

                                             Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella.

terzi implicati

P_GLOSS_TERZI

Il Giudice:                                                                                Il Segretario:

IM 1

                                    CHF                        250.-          tassa di giustizia

                                    CHF                        100.-          spese giudiziarie           

                                    CHF                        350.-          totale

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