Incarto n. 81.2011.200, 81.2011.201 DA 1938 e 1939/2011
Bellinzona 4 dicembre 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 2IM 2 (difensore: DI 1, __________) IM 3IM 3 (difensore: DI 1, __________)
visti i decreti d’accusa n.i 1938 e 1939/2011 del 16 maggio 2011;
preso atto che
IM 2
è prevenuto colpevole
di 1. Infrazione alla LF sulla protezione delle acque
per avere, __________, dal __________, rispettivamente dopo la concessa proroga sino al __________ da parte della Sezione protezione aria, acqua e suolo, sino a tutt’oggi, quale detentore di un impianto contenente liquido inquinante, non provvedendo ad eseguire i lavori di aggiornamento per rendere l’impianto n° __________ costituito da un serbatoio per gasolio della capacità di 10'000 litri posato sul fondo iscritto a mappale RFD __________ del Comune di __________, di cui è comproprietario unitamente a IM 3, IM 4 e IM 1, nonostante l’ordine intimatogli sotto la comminatoria ex art. 292 CP del __________, rispettivamente del __________, intenzionalmente omesso di prendere le necessarie misure di manutenzione e controllo facendo così sorgere un pericolo di inquinamento;
2. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, agendo come sopra, omesso di ottemperare ad una decisione della competente autorità a lui regolarmente intimata il __________, rispettivamente il __________ con la comminatoria del presente articolo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 70 cpv. 1 LPAc, 292 CP;
e perseguito con decreto d’accusa del 16 maggio 2011 n. 1939/2011 del AINQ 1 __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 140.- (centoquaranta) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 2’100.- (duemilacento).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
IM 3
è prevenuta colpevole
di 1. Infrazione alla LF sulla protezione delle acque
per avere, a __________, dal __________, rispettivamente dopo la concessa proroga sino al __________ da parte della Sezione protezione aria, acqua e suolo, sino a tutt’oggi, quale detentore di un impianto contenente liquido inquinante, non provvedendo ad eseguire i lavori di aggiornamento per rendere l’impianto n° __________ costituito da un serbatoio per gasolio della capacità di 10'000 litri posato sul fondo iscritto a mappale RFD __________ del Comune di Faido, di cui è comproprietario unitamente a IM 2, IM 4 e IM 1, nonostante l’ordine intimatole sotto la comminatoria ex art. 292 CP del __________, rispettivamente del __________, intenzionalmente omesso di prendere le necessarie misure di manutenzione e controllo facendo così sorgere un pericolo di inquinamento;
2. disobbedienza a decisioni dell'autorità
per avere, agendo come sopra, omesso di ottemperare ad una decisione della competente autorità a lei regolarmente intimata il __________, rispettivamente il __________ con la comminatoria del presente articolo;
fatti avvenuti nelle indicate circostanze di tempo e di luogo;
reati previsti dagli art. 70 cpv. 1 LPAc, 292 CP;
e perseguita con decreto d’accusa del 16 maggio 2011 n. 1938/2011 del AINQ 1, __________, che propone la condanna:
1. Alla pena pecuniaria di 15 (quindici) aliquote giornaliere da fr. 110.- (centodieci) cadauna corrispondenti a complessivi fr. 1'650.- (milleseicentocinquanta).
L’esecuzione della pena viene sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni.
2. Alla multa di fr. 500.- (cinquecento), con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 5 (cinque) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
3. Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 100.- (cento) e delle spese giudiziarie di fr. 100.- (cento).
rilevato che il difensore chiede il proscioglimento e il versamento di un’indennità per le spese di patrocinio;
richiamati gli art. 70 LPAc; 292 CP; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 2 e IM 3 sono prosciolti dalle imputazioni di infrazione alla LF sulla protezione delle acque e di disobbedienza a decisioni dell'autorità per i fatti descritti nei decreti di accusa n. 1938 e 1939/2011 del 16 maggio 2011.
2. La tassa di giustizia e le spese giudiziarie di complessivi fr. 500.- sono a carico dello Stato.
3. A IM 2 e IM 3 è riconosciuta la somma di fr. 1’292.75 a titolo di indennità in applicazione dell’art. 429 CPP.
4. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro 10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
5. Intimazione a:
- seduta stante
IM 2 IM 3
- per raccomandata
- alla crescita in giudicato
Comando della Polizia Cantonale, Bellinzona,
Ufficio del giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La segretaria:
Distinta spese a carico IM 1
fr. 300.- tassa di giustizia
fr. 200.- spese giudiziarie
fr. 500.- totale