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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 27.08.2010 30.2009.93

27 agosto 2010·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·640 parole·~3 min·2

Riassunto

Uso illecito a scopo di posteggio di un fondo privato debitamente segnalato; denuncia tardiva

Testo integrale

Incarto n. 30.2009.93 8533/190

Bellinzona 27 agosto 2010  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone Ticino  

Il Presidente della Pretura penale

Marco Kraushaar

sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 aprile 2009 presentato da

RI 1

contro

la decisione 27 marzo 2009 n. 8533/190 emessa dalla CRTE 1

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                             in fatto:

                                         che la CRTE 1 con decisione 27 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, il 16 gennaio 2009 in territorio di __________;

                                         che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

                                         che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;

considerato                      in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);

                                         che in caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

                                         che la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data 31 gennaio 2005 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più precisamente il 16 gennaio 2009 dalle 10.45 alle 11.15;

                                         che la decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 16, ma spedito il 20 gennaio 2009 dalla __________ SA e pervenuto l’indomani alla CRTE 1 (cfr. affrancatura sulla busta e timbro sul rapporto di denuncia in atti);

                                         che il giudice è chiamato d’ufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quand’anche le argomentazioni di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche dubbiose;

                                         che in concreto il termine perentorio di tre giorni sancito dall’art. 375ter CPC per l’inoltro della querela iniziava a decorrere sabato 17 e scadeva lunedì 19 gennaio 2009, giorno feriale; seppur datato 16 gennaio 2009, data della constatazione dei fatti, il rapporto di denuncia è stato spedito soltanto il 20 gennaio 2009, di modo che la querela risulta essere tardiva;

                                         che in siffatte evenienze l’insorgente va prosciolta dall’addebito mossole per difetto di querela, senza che occorra procedere alla disamina delle giustificazioni da lei addotte;

                                         che, seppur per altri motivi, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;

per questi motivi                 visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il presidente:                                                                            La segretaria:

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