Incarto n. 30.2009.93 8533/190
Bellinzona 27 agosto 2010
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________ in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 aprile 2009 presentato da
RI 1
contro
la decisione 27 marzo 2009 n. 8533/190 emessa dalla CRTE 1
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1 con decisione 27 marzo 2009 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 50.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr. 10.-, per aver "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace”, il 16 gennaio 2009 in territorio di __________;
che la risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che contro predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si è aggravata davanti a questo giudice chiedendone in sostanza l'annullamento;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che secondo l’art. 375bis CPC, l’avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l’uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un’istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l’immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l’istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa di fr. 20.- a fr. 500.- (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l’avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all’autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera alla multata di aver illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo TI __________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato in data 31 gennaio 2005 dal Giudice di pace del circolo di __________, e più precisamente il 16 gennaio 2009 dalle 10.45 alle 11.15;
che la decisione impugnata si basa sul rapporto di denuncia datato 16, ma spedito il 20 gennaio 2009 dalla __________ SA e pervenuto l’indomani alla CRTE 1 (cfr. affrancatura sulla busta e timbro sul rapporto di denuncia in atti);
che il giudice è chiamato d’ufficio a verificare i presupposti processuali, quali la tempestività e l’ammissibilità di ogni singolo atto processuale, quand’anche le argomentazioni di merito addotte dal multato non fossero liberatorie e apparissero finanche dubbiose;
che in concreto il termine perentorio di tre giorni sancito dall’art. 375ter CPC per l’inoltro della querela iniziava a decorrere sabato 17 e scadeva lunedì 19 gennaio 2009, giorno feriale; seppur datato 16 gennaio 2009, data della constatazione dei fatti, il rapporto di denuncia è stato spedito soltanto il 20 gennaio 2009, di modo che la querela risulta essere tardiva;
che in siffatte evenienze l’insorgente va prosciolta dall’addebito mossole per difetto di querela, senza che occorra procedere alla disamina delle giustificazioni da lei addotte;
che, seppur per altri motivi, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata; visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio;
per questi motivi visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La segretaria: