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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 18.05.2005 30.2005.24

18 maggio 2005·Italiano·Ticino·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·615 parole·~3 min·1

Riassunto

inosservanza di un segnale luminoso (luce rossa); in dubio pro reo

Testo integrale

Incarto n. 30.2005.24 28636/209

Bellinzona 18 maggio 2005  

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Damiano Stefani

sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 19 gennaio 2005 presentato da

RI 1

contro

la decisione 19 novembre 2004 emessa dalla CRTE 1, ,

viste                                  le osservazioni 17 febbraio 2005 presentate dalla CRTE 1;

                                         letti ed esaminati gli atti,

ritenuto                              in fatto:

                                         che la CRTE 1, con decisione del 19 novembre 2004, ha ritenuto RI 1 colpevole di inosservanza di un segnale luminoso, il 14 maggio 2004, alle ore 08:19, in via San Bernardino, in territorio di Arbedo-Castione, e gli ha inflitto una multa di fr. 250.-- oltre ad una tassa di giustizia di fr. 60.-- ed alle spese di fr. 20.--;

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 68 cpv. 1 OSStr;

                                         che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 19 gennaio 2005, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2005 la CRTE 1 propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

considerato                        in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr;

                                         che la CRTE 1 rimprovera al multato, di non aver osservato un segnale luminoso (cfr. decisione impugnata, con riferimento alle “dettagliate controsservazioni 22.9.2004 dell’agente denunciante”);

                                         che l’insorgente si duole di un erroneo accertamento dei fatti, in particolare dichiara: “escludo nel modo più assoluto di essere transitato con il segnale rosso e ritengo che gli agenti, dei quali non è nemmeno indicato il luogo del loro appostamento, non possono aver osservato il numero di targa del motociclo. Inoltre ritengo che il giorno 14 maggio 2004 alle ore 8:19 non circolavo nel luogo indicato con il motociclo. Inoltre ritengo che se avessi effettivamente commesso l’infrazione gli agenti avrebbero potuto e dovuto fermarmi” (cfr. in particolare le sue osservazioni del 19 gennaio 2005);

                                         che nell’evocato rapporto del 22 settembre 2004, l’agente denunciante si esprime nei termini seguenti: “si poteva notare chiaramente il conducente del motoveicolo targato __________ passare l’impianto semaforico luminoso con il colore rosso”;

                                         che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;

                                         che questo giudice, raffrontando la versione del ricorrente con le dichiarazioni dell’agente denunciante non riesce a pervenire al convincimento che l’interessato sia incorso nell’infrazione rimproveratagli dall’autorità di primo grado. In modo specifico, si osserva che il poliziotto in questione, nella sua presa di posizione si è limitato a fornire il numero di targa e ad affermare che si poteva notare chiaramente l’infrazione in discussione, senza allegare alcun ulteriore elemento utile al giudizio ed alla valutazione della maggior credibilità della sua versione rispetto a quella del ricorrente, quali avrebbero potuto ad esempio essere l’indicazione delle caratteristiche del veicolo o del suo conducente, rispettivamente altre circostanze di fatto e di luogo;

                                         che persistendo di conseguenza un ragionevole dubbio, si impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;

per questi motivi                 visti gli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese.

                                 3.     Intimazione a:

Il giudice:                                                                                 Il segretario:

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