Incarto n. 30.2005.24 28636/209
Bellinzona 18 maggio 2005
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 19 gennaio 2005 presentato da
RI 1
contro
la decisione 19 novembre 2004 emessa dalla CRTE 1, ,
viste le osservazioni 17 febbraio 2005 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione del 19 novembre 2004, ha ritenuto RI 1 colpevole di inosservanza di un segnale luminoso, il 14 maggio 2004, alle ore 08:19, in via San Bernardino, in territorio di Arbedo-Castione, e gli ha inflitto una multa di fr. 250.-- oltre ad una tassa di giustizia di fr. 60.-- ed alle spese di fr. 20.--;
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr e 68 cpv. 1 OSStr;
che RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 19 gennaio 2005, nel quale postula in sostanza l’annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 17 febbraio 2005 la CRTE 1 propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai sensi dell’art. 12 LPContr;
che la CRTE 1 rimprovera al multato, di non aver osservato un segnale luminoso (cfr. decisione impugnata, con riferimento alle “dettagliate controsservazioni 22.9.2004 dell’agente denunciante”);
che l’insorgente si duole di un erroneo accertamento dei fatti, in particolare dichiara: “escludo nel modo più assoluto di essere transitato con il segnale rosso e ritengo che gli agenti, dei quali non è nemmeno indicato il luogo del loro appostamento, non possono aver osservato il numero di targa del motociclo. Inoltre ritengo che il giorno 14 maggio 2004 alle ore 8:19 non circolavo nel luogo indicato con il motociclo. Inoltre ritengo che se avessi effettivamente commesso l’infrazione gli agenti avrebbero potuto e dovuto fermarmi” (cfr. in particolare le sue osservazioni del 19 gennaio 2005);
che nell’evocato rapporto del 22 settembre 2004, l’agente denunciante si esprime nei termini seguenti: “si poteva notare chiaramente il conducente del motoveicolo targato __________ passare l’impianto semaforico luminoso con il colore rosso”;
che le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti, tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che questo giudice, raffrontando la versione del ricorrente con le dichiarazioni dell’agente denunciante non riesce a pervenire al convincimento che l’interessato sia incorso nell’infrazione rimproveratagli dall’autorità di primo grado. In modo specifico, si osserva che il poliziotto in questione, nella sua presa di posizione si è limitato a fornire il numero di targa e ad affermare che si poteva notare chiaramente l’infrazione in discussione, senza allegare alcun ulteriore elemento utile al giudizio ed alla valutazione della maggior credibilità della sua versione rispetto a quella del ricorrente, quali avrebbero potuto ad esempio essere l’indicazione delle caratteristiche del veicolo o del suo conducente, rispettivamente altre circostanze di fatto e di luogo;
che persistendo di conseguenza un ragionevole dubbio, si impone in definitiva di annullare la decisione impugnata e di soprassedere al prelievo di oneri processuali;
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv.1, 90 cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il giudice: Il segretario: