Incarto n. 30.2003.312/AMM 26403/005
Bellinzona 9 gennaio 2004
Sentenza
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Marco Ambrosini
sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso del 18 settembre 2003 presentato da
_________ _________, _________
contro
la decisione n. _________ /_________ del _________ 2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,
viste le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la Sezione della circolazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________ _________ una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati l'8 luglio 2003 in territorio di _________:
"Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________ di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";
che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;
che _________ _________ è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18 settembre 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;
che nelle sue osservazioni del 26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);
che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);
che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 9 luglio 2003 agli atti);
che il ricorrente non nega in sostanza di aver commesso l'infrazione rimproveratagli: "Mi è capitato alcune volte, di parcheggiare in uno spazio non assegnato, ossia, sprovvisto di un cartello che specificasse a chi fosse assegnato il parcheggio (probabilmente era uno spazio commerciale sfitto). È probabilmente in questa occasione che il mio veicolo è stato oggetto dell'attenzione del proprietario del fondo" (ricorso, punto 2; cfr. anche l'ultimo foglio allegato al ricorso, in alto: "Io ho semplicemente parcheggiato in un parcheggio non assegnato", e le osservazioni del 16 luglio 2003 al rapporto di denuncia, punto 2);
che l'insorgente adduce nondimeno di essere "un subaffittuario della spettabile _________, locataria di metà del 2° piano dello stabile … nel fondo in oggetto" e di avere quindi "personalmente diritto di parcheggiare … negli spazi riservati" da tale società (ricorso, punto 1);
che l'eventuale diritto dell'interessato di posteggiare negli spazi assegnati a un locatario non gli conferisce tuttavia, con ogni evidenza, il diritto di utilizzare gli altri posteggi, e ciò a prescindere dal fatto che essi non rechino un "divieto assoluto di parcheggio" (ricorso, punto 4) bastando il divieto generale affisso all'entrata del sedime (osservazioni 22 luglio 2003 del denunciante; cfr. anche fotografia in basso nell'ultimo allegato al ricorso);
che neppure giova al ricorrente dolersi di non avere ricevuto dal denunciante le prove dell'infrazione (ricorso, punto 3), non contestando egli – come detto – di avere parcheggiato in uno spazio non assegnato e il denunciante avendo per di più allegato al rapporto di denuncia una fotografia dell'infrazione (menzionata nello stesso rapporto intimato al ricorrente per osservazioni);
che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per altro proporzionata all'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;
che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);
che la natura particolare del caso concreto giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;
per questi motivi, visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.
2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.
3. Intimazione a:
– _________ _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.
Il giudice: La segretaria: