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Ticino Il Presidente della Pretura Penale 09.01.2004 30.2003.312

9 janvier 2004·Italiano·Tessin·Il Presidente della Pretura Penale·HTML·831 mots·~4 min·4

Résumé

Sentenza o decisione senza scheda

Texte intégral

Incarto n. 30.2003.312/AMM 26403/005

Bellinzona 9 gennaio 2004

Sentenza

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino  

Il Giudice della Pretura penale

Marco Ambrosini

sedente con la segretaria Lucia Ferrazzo per statuire sul ricorso del 18 settembre 2003 presentato da

_________   _________, _________

contro

la decisione n. _________  /_________  del _________  2003 emessa dalla Sezione della circolazione, _________,

viste                                  le osservazioni del 26 settembre 2003 presentate dalla Sezione della circolazione;

                                         letti ed esaminati gli atti;

ritenuto                              in fatto:

                                         che la Sezione della circolazione, con decisione del 5 settembre 2003, ha inflitto a _________  _________  una multa di fr. 50.–, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.– e le spese di fr. 10.–, per i seguenti fatti accertati l'8 luglio 2003 in territorio di _________:

                                         "Ha illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________  di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace";

                                         che la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 375bis e 375ter CPC;

                                         che _________  _________  è insorto contro tale decisione con un ricorso del 18 settembre 2003 in cui chiede in sostanza l'annullamento della multa;

                                         che nelle sue osservazioni del 26 settembre 2003 la Sezione della circolazione propone di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata;

e considerato                     in diritto:

                                         che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;

                                         che per l'art. 375bis CPC l'avente diritto che intende inibire nei confronti di una cerchia indeterminata di persone l'uso illecito di un fondo a scopo di posteggio dei veicoli presenta un'istanza al giudice di pace del luogo dove si trova l'immobile (cpv. 1); il giudice, se sono resi verosimili il diritto della parte procedente e la turbativa dello stesso, autorizza l'istante ad affiggere in loco un avviso che enuncia il divieto di utilizzare illecitamente il fondo a scopo di posteggio di veicoli e che commina ai contravventori la multa da fr. 20.– a fr. 500.– (cpv. 2 prima frase);

                                         che in caso di violazione del divieto affisso in loco l'avente diritto o il suo rappresentante, entro il termine perentorio di tre giorni dalla conoscenza del fatto, possono sporgere per iscritto querela contro il trasgressore all'autorità competente (art. 375ter cpv. 2 CPC);

                                         che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'interessato, come detto, per avere "illecitamente fatto uso, allo scopo di posteggiare il veicolo _________, di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace" (cfr. la decisione impugnata, con riferimento al rapporto di denuncia del 9 luglio 2003 agli atti);

                                         che il ricorrente non nega in sostanza di aver commesso l'infrazione rimproveratagli: "Mi è capitato alcune volte, di parcheggiare in uno spazio non assegnato, ossia, sprovvisto di un cartello che specificasse a chi fosse assegnato il parcheggio (probabilmente era uno spazio commerciale sfitto). È probabilmente in questa occasione che il mio veicolo è stato oggetto dell'attenzione del proprietario del fondo" (ricorso, punto 2; cfr. anche l'ultimo foglio allegato al ricorso, in alto: "Io ho semplicemente parcheggiato in un parcheggio non assegnato", e le osservazioni del 16 luglio 2003 al rapporto di denuncia, punto 2);

                                         che l'insorgente adduce nondimeno di essere "un subaffittuario della spettabile _________, locataria di metà del 2° piano dello stabile … nel fondo in oggetto" e di avere quindi "personalmente diritto di parcheggiare … negli spazi riservati" da tale società (ricorso, punto 1);

                                         che l'eventuale diritto dell'interessato di posteggiare negli spazi assegnati a un locatario non gli conferisce tuttavia, con ogni evidenza, il diritto di utilizzare gli altri posteggi, e ciò a prescindere dal fatto che essi non rechino un "divieto assoluto di parcheggio" (ricorso, punto 4) bastando il divieto generale affisso all'entrata del sedime (osservazioni 22 luglio 2003 del denunciante; cfr. anche fotografia in basso nell'ultimo allegato al ricorso);

                                         che neppure giova al ricorrente dolersi di non avere ricevuto dal denunciante le prove dell'infrazione (ricorso, punto 3), non contestando egli – come detto – di avere parcheggiato in uno spazio non assegnato e il denunciante avendo per di più allegato al rapporto di denuncia una fotografia dell'infrazione (menzionata nello stesso rapporto intimato al ricorrente per osservazioni);

                                         che le argomentazioni ricorsuali non consentono in definitiva di scostarsi dalla decisione impugnata, la multa inflitta essendo per altro proporzionata all'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge;

                                         che gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza dell'insorgente (art. 15 cpv. 2 LPContr);

                                         che la natura particolare del caso concreto giustifica nondimeno di soprassedere – in via eccezionale – al prelievo di tasse e spese dell'attuale giudizio;

per questi motivi,                visti gli art. 375bis e 375ter CPC; 1 segg. LPContr;

pronuncia:                1.     Il ricorso è respinto e la decisione impugnata è confermata.

                                 2.     Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio.

                                 3.     Intimazione a:

– _________  _________, _________, – Sezione della circolazione, _________.  

Il giudice:                                                                                 La segretaria:

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